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Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025

CAPO VI
Interventi finanziari in materia di tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo
SEZIONE I
Prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico. Protezione civile
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 850.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027, finalizzato alla realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 850.000,00 per l’anno 2026 ed euro 900.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 20
Contributi straordinari in favore dei Comuni di Castiglion Fibocchi, di Castelfranco Piandiscò e di Loro Ciuffenna per l’esecuzione di interventi in somma urgenza e di ripristino a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari a seguito degli eventi meteorologici del 14 e 15 marzo 2025:
a) al Comune di Castiglion Fibocchi, fino a un massimo di euro 259.756,17 per l’anno 2025, per fronteggiare le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi in somma urgenza lungo la strada comunale di Gello Biscardo, per la messa in sicurezza della scarpata di valle al di sotto della frazione di Gello Biscardo;
b) al Comune di Castelfranco Piandiscò, fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l’anno 2025 ed euro 355.000,00 per l’anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo le strade comunali della Ghiacciaia e delle Fossate;
c) al Comune di Loro Ciuffenna, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l’anno 2025 ed euro 62.000,00 per l’anno 2026, per interventi di ripristino a seguito di movimenti franosi lungo la Strada Comunale della Trappola.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e ciascuno dei comuni beneficiari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo complessivo di euro 878.647,97 nel biennio 2025–2026, si fa fronte come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 259.756,17 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 418.891,80, di cui euro 63.891,80 per l’anno 2025 ed euro 355.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 138.000,00 per l’anno 2025 ed euro 62.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di Vicchio per la progettazione di interventi per la sicurezza idraulica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vicchio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l’anno 2025, euro 90.000,00 per l’anno 2026 e euro 37.500,00 per l’anno 2027, finalizzato alla progettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Pallico e del torrente Muccione, nonché di un nuovo sistema di arginature sul reticolo secondario della zona industriale/artigianale e al miglioramento delle arginature esistenti.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Vicchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 150.000,00, di cui euro 22.500,00 per l’anno 2025, euro 90.000,00 per l’anno 2026 ed euro 37.500,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 22
Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/2024
b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello, località Prateglio e lungo via Piana;
”.
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027;
”.
SEZIONE II
Tutela ambientale
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Stazzema per attività di ripristino ambientale e opere connesse al muro di contenimento della strada regionale (SR) 439 in località La Culla
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Stazzema un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 550.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per gli interventi di interesse ambientale inerenti alle opere di consolidamento del pendio lungo la strada regionale (SR) 439 “Sarzanese”, in località La Culla del Comune di Stazzema.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Stazzema, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 550.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 24
Contributi straordinari agli enti locali finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare risorse, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per la concessione di contributi a favore di comuni e unioni di comuni, finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 2000, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 100.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente,” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
SEZIONE III
Geotermia
Art. 25
Fondazione Toscana Geotermia
1. La Regione promuove, quale socio fondatore e secondo il modello “in house”, la costituzione della Fondazione Toscana Geotermia, di seguito denominata “Fondazione”, per lo sviluppo socio economico delle aree geotermiche, per promuovere la sostenibilità sociale della coltivazione della risorsa geotermica, la ricerca scientifica, l’innovazione anche tramite progettualità regionali, nazionali ed europee, il consolidamento di una filiera geotermica territoriale e la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili.
2. Alla Fondazione possono partecipare i comuni delle aree geotermiche e altri enti pubblici con i requisiti individuati dallo statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
3. La Fondazione, nel rispetto dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), svolge funzioni strumentali all’attività regionale e all’attività dei comuni delle aree geotermiche che vi partecipano, connessi con la gestione ed il controllo delle risorse derivanti dal fondo geotermico costituito da:
a) i canoni geotermici di cui all’articolo 16, commi 1, 2 e 3, Sito esternodel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 );
b) i contributi geotermici previsti all’Sito esternoarticolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs. 22/2010 ;
c) il contributo aggiuntivo geotermico di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 2 quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 15 luglio 2022, n. 91 .
4. La Fondazione è autorizzata ad acquisire il ramo di azienda del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svi.g) S.c.r.l. relativo alla gestione del gettito delle risorse di cui all’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 22/2010 .
5. La Regione:
a) concorre alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per lo sviluppo dei territori geotermici per euro 60.000,00;
b) a decorrere dall’anno 2026 conferisce alla Fondazione un fondo di gestione nella misura del 5 per cento del gettito del contributo di cui al comma 3, lettera b),(3)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 18.

e comunque fino all’importo massimo di euro 690.000,00.
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026 – 2028 si fa fronte come segue:
per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026;
per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l’anno 2026, euro 663.000,00 per l’anno 2027, e euro 690.000,00 per l’anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028. (4)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 18.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 26
Geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026:
a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG)
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Fondazione Toscana Geotermia
”;
b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
dal CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Fondazione Toscana Geotermia
”;
c) al comma 2 ter dell’articolo 7 della l.r. 45/1997 le parole: “
CoSviG s.c.r.l.
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Fondazione Toscana Geotermia
”.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’articolo 7 bis della l.r. 45/1997 è abrogato.
SEZIONE IV
Reti irrigue
Art. 27
Trasferimento alla Regione delle reti irrigue nel comprensorio n. 1 Toscana Nord
1. Le reti irrigue, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, appartenenti all’Unione dei comuni montana Lunigiana ed al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei beni funzionali all’irrigazione, per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.
2. Alla ricognizione dei beni da trasferire alla Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con l’Unione dei comuni montana Lunigiana ed il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord.
3. Il trasferimento dei beni avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’ente locale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione e la voltura dei beni presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dai rappresentati dei singoli enti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.