Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
CAPO III
Interventi finanziari in materia di attività produttive
Art. 3
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società Arezzo Fiere S.p.A., partecipata dalla Regione Toscana fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 1.000.000,00 (1)per l’anno 2026, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.
2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla presentazione di un piano industriale che individui significative azioni di riequilibrio finanziario, rilancio e sviluppo della società, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all’aumento di capitale sociale e congrue all’entità di quest’ultimo.
3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e in conformità dell’operazione al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 (1)per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026 - 2028 (2), annualità 2026.
Art. 4
Contributo straordinario in favore del Comune di Marradi per il ripristino di immobili di attività economiche danneggiati dal sisma del 2023
1. A seguito dell’evento sismico che ha colpito il 18 settembre 2023 il territorio del Comune di Marradi, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 2023, n. 155, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la somma massima di euro 120.000,00 per l’anno 2025.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi di ripristino di beni immobili di proprietà o nella disponibilità di attività economiche che risultino danneggiati a causa dell’evento e per i quali sia stata adottata ordinanza sindacale contingibile e urgente di inagibilità.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Comune di Marradi, in misura del 100 per cento della spesa ammissibile:
a) alle attività economiche che risultino attive ed abbiano sede legale o operativa nel Comune di Marradi e che abbiano subìto danni durante l’esercizio nel territorio del medesimo comune;
b) ove il medesimo contributo sia finalizzato a far venir meno i presupposti della ordinanza contingibile e urgente di inagibilità comunale.
4. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce le modalità di erogazione e rendicontazione dello stanziamento di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 02 “Interventi a seguito calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Castell’Azzara per il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale a Radipopoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castell’Azzara un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, per finanziare il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale in località Radipopoli, nella riserva naturale del Monte Penna.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Castell’Azzara, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 6
Sostegno finanziario alle attività economiche e produttive dei Comuni di Buggiano ed Uzzano a seguito di interventi infrastrutturali straordinari sulla viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Buggiano ed Uzzano un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 32.000,00, quale sostegno finanziario in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa nel territorio, che hanno subìto significative conseguenze economiche, occupazionali e sociali derivanti da interventi infrastrutturali straordinari che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità.
2. L’intervento di cui al presente articolo è attuato dai Comuni di Buggiano ed Uzzano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione di cui al comma 6.
4. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all’aumento dei costi di trasporto, e non può in ogni caso superare, congiuntamente ad altri eventuali contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre amministrazioni pubbliche, l’entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l’aumento dei costi di trasporto nel periodo di osservazione.
5. I Comuni di Buggiano ed Uzzano entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettono alla struttura regionale competente la documentazione contenente l’esatta perimetrazione delle aree interessate, l’intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e produttive e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.
6. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 5, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente, applicando lo schema già approvato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 9 “Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità svolti nelle province di Pistoia e Pisa nel 2025” della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027);
b) all’esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 32.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
8. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l’attività di cui al comma 6, lettera b), stimati in euro 3.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 7
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
500.000,00 per il 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “528.962,68 per l’anno 2025
”.2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 la parola: “
5.884.044, 83
” è sostituita dalla seguente: “5.913.007,00
”.3. La lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“
c ter) per euro 3.691.358,61 per l'anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024;
”.4. Dopo la lettera c ter) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 è aggiunta la seguente:
“
c quater per euro 528.962,68 per l’anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.Art. 8
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.280.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025
.”.Art. 9
Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 42/2023
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025), è sostituito dal seguente:
“
2. L’aiuto di cui al comma 1, è concesso in forma di contributo a fondo perduto, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime “de minimis”:
a) fino a un massimo di euro 914.000,00 per l’anno 2023;
b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025.
”.2. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 42/2023 dopo le parole: “
comma 2,
” sono inserite le seguenti: “lettera a),
”.3. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 42/2023 è aggiunto il seguente:
“
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”,
Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
”.Art. 10
Contributo straordinario al Comune di Comano per la manifestazione “Comano cavalli”. Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 59/2024
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese per la costruzione di box per cavalli, strumentali alla realizzazione della manifestazione “Comano cavalli”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Comano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.
4. L’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), è abrogato.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Chianciano Terme per il consolidamento del brand turistico mediante la rigenerazione urbana di spazi pubblici e la conversione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/2024
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 le parole: “
nell'anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026
”.2. Il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 3.900.000,00, di cui euro 3.433.562,98 per l'anno 2025 ed euro 466.437,02 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 12
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Al comma 2 bis dell’articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “300.000,00
”.Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Al comma 2 bis dell’articolo 29 della l.r. 11/2025 la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “300.000,00
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



