Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
CAPO XII
Adeguamenti normativi
Art. 65
Correzione di errori materiali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), dopo le parole: “
Giunta regionale
” sono aggiunte le seguenti: “, o l’assessore da lui delegato.
”.2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 dopo la parola: “
impedimento
” e prima delle parole: “il Presidente
”, sono inserite le seguenti: “dell’assessore delegato
”.Art. 66
Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale. Abrogazione dell’articolo 57 della l.r. 28/2025
1. L’articolo 57 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025), è abrogato.
Art. 67
Unione di comuni. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 bis dell’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“
3 bis. Nelle deliberazioni con le quali la Giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, comma 1.
”.Art. 68
Norme generali. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 68/2011
1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “
Il sindaco è altresì sostituito dal vicesindaco a norma dell’articolo 24, comma 3 bis, e dall’articolo 33, comma 1 bis, nei casi ivi previsti.
”.Art. 69
Giunta dell'unione. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2011
1. Il comma 1 bis dell’articolo 33 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
1. bis Nei casi di assenza temporanea, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, comma 1.
”.Art. 70
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 68/2011
1. Il comma 3 bis dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è abrogato.
Art. 71
Dimissioni. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 68/2011
1. L’ultimo periodo del comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



