Legge regionale 8 agosto 2025, n. 45
Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027.
Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 13 agosto 2025
CAPO X
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
SEZIONE I
Luoghi della cultura e della memoria
Art. 48
Contributi straordinari di valorizzazione, ristrutturazione e recupero di immobili di interesse storico-artistico-culturale
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la piena accessibilità e la migliore fruizione culturale di immobili di interesse storico-artistico o sedi di rilevanti servizi culturali presenti nel territorio, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Montaione, fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l’anno 2025, euro 575.388,00 per l’anno 2026 ed euro 852.564,00 per l’anno 2027, per la valorizzazione del complesso conventuale di San Vivaldo;
b) al Comune di Colle Val d’Elsa, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027, per il progetto di ristrutturazione della Casatorre di Arnolfo di Cambio;
c) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 404.739,37 per l’anno 2026, per gli interventi di sistemazione straordinaria del tetto e miglioramento sismico della biblioteca comunale “I. Calvino”;
d) al Comune di Casole d’Elsa, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027, per la valorizzazione della Rocca di Casole d’Elsa, al fine di garantirne la migliore fruizione culturale, mediante la creazione di un percorso di collegamento delle due torri facenti parte delle mura storiche.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.775.691,37, si fa fronte come segue:
a) per euro 2.370.952,00 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
1) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.670.952,00, di cui euro 243.000,00 per l’anno 2025, euro 575.388,00 per l’anno 2026 ed euro 852.564,00 per l’anno 2027;
2) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 100.000,00 per l’anno 2027;
3) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 150.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027.
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 404.739,37 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 49
Contributi straordinari per la valorizzazione della memoria storica e della cultura di pace
1. La Giunta regionale, al fine di mantenere viva la memoria storica del territorio e di promuovere i valori fondamentali di pace e convivenza civile, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00 per il periodo 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Civitella in Val di Chiana, fino a un massimo di euro 450.000,00, per l’anno 2026, per la realizzazione del Museo della memoria;
b) al Comune di Massa Marittima, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 160.000,00 per l’anno 2026 ed euro 110.000,00 per l’anno 2027, per il progetto di recupero e valorizzazione del Memoriale di Niccioleta.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 750.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 30.000,00 per l’anno 2025, euro 160.000,00 per l’anno 2026 ed euro 110.000,00 per l’anno 2027.
Art. 50
Contributo straordinario per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali dei parchi della Val di Cornia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Società parchi Val di Cornia, a totale partecipazione pubblica, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse culturali e del patrimonio ambientale e storico nel territorio della Val di Cornia.
2. La concessione del contributo del comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione e la Società parchi Val di Cornia, che:
a) definisca un percorso di collaborazione fra Regione e Società finalizzato alla elaborazione di strategie di consolidamento e sviluppo della gestione unitaria del sistema dei parchi della Val di Cornia;
b) individui le modalità di intervento per gli obiettivi di valorizzazione di cui al comma 1;
c) disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), le parole: “
euro
1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2026
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 916.666,67 per l’anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l’anno 2027
”.2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025, euro 916.666,67 per l’anno 2026 ed euro 1.833.333,33 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027.
”.Art. 52
Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2023
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), è abrogata.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2023 la parola: “
350.000,00
” è sostituita dalla seguente: “500.000,00
”.Art. 53
Contributo straordinario al Comune di Santa Fiora per interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 38/2024
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Fiora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/2024 le parole: “
La stipula dell’accordo è in ogni caso successiva all’effettiva acquisizione al patrimonio comunale delle proprietà limitrofe di cui al comma 1.
” sono soppresse.Art. 54
Contributi straordinari per interventi di riconversione o conservazione di musei toscani. Museo del calcolo di Pisa. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 59/2024
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente: “
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026:
”.2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 le parole: “
per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026
”.3. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026, secondo la seguente ripartizione:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 complessivi, di cui 250.000,00 per l’anno 2025 ed euro 250.000,00 per l’anno 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025.
”.SEZIONE II
Teatri
Art. 55
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano per la realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l’anno 2025, ed euro 433.529,32 per l’anno 2026, finalizzato all’estinzione del pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del Gran Teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione fra la Regione e la Fondazione Festival Pucciniano, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini:
a) le modalità di erogazione per l’annualità 2025;
b) le condizioni per il pagamento conclusivo delle rate dei mutui nel 2026, restando esente l’amministrazione regionale da oneri manutentivi riferiti alla realizzazione del Gran teatro Giacomo Puccini e del Parco della musica e della scultura di Torre del Lago Puccini.
3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.093.529,32, di cui euro 660.000,00 per l’anno 2025, ed euro 433.529,32 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 56
Interventi finanziari per lavori di adeguamento, recupero e miglioramento di teatri della Toscana
1. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la fruizione culturale dei teatri presenti nel territorio regionale, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 450.000,00 nel triennio 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Teatro comunale “Alberto Bambi;
b) al Comune di Signa, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del nuovo teatro e spazio polivalente, al fine di garantire la migliore fruizione di eventi culturali alla comunità.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 57
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 44/2022
1. L’articolo 30 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“
Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Montecarlo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montecarlo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023, euro 80.000,00 per l’anno 2024, euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, finalizzato al restauro conservativo ed estetico del teatro dell’Accademia dei Rassicurati nel medesimo Comune.
2. La concessione del contributo per l’anno 2025 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 80.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024;
b) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025 ed euro 150.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.
”.Art. 58
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 25/2023
1. L’articolo 30 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025) è sostituito dal seguente:
“Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Pistoia, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026, euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, euro 562.455,00 per l’anno 2028 ed euro 125.190,00 per l’anno 2029, finalizzato a realizzare opere volte al restauro e al ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni a Pistoia, favorendo altresì una migliore accessibilità e fruizione degli spazi.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Pistoia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.500.000,00, di cui euro 749.940,00 per l’anno 2026 ed euro 1.062.415,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
4. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5 della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 562.455,00 per l’anno 2028 e di euro 125.190,00 per l’anno 2029, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento.
”.SEZIONE III
Manifestazioni culturali
Art. 59
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, per il sostegno alle spese sostenute per l’organizzazione dell’edizione 2025 del Carnevale.
2. Il contributo è erogato a seguito dell’esito positivo della verifica della congruità dell’equilibrio economico e finanziario, con particolare riguardo al programma dell’edizione 2025.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Art. 60
Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l'anno 2026 (5), per l'organizzazione, anche mediante l’acquisizione di servizi di supporto tecnico e logistico, di eventi culturali finalizzati alla valorizzazione e promozione, presso il grande pubblico, dei beni culturali che compongono il patrimonio termale di Montecatini.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2026(5), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti2 del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.(6)
SEZIONE IV
Contributo straordinario alle associazioni pro-loco per il riconoscimento della loro azione di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale
Art. 61
Contributo straordinario alle associazioni pro-loco per il riconoscimento della loro azione di promozione del patrimonio storico, artistico e culturale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, al fine di sostenere l’adeguamento organizzativo e gestionale delle associazioni pro-loco toscane, e in considerazione della rilevanza dell’azione da esse svolta sul territorio per favorire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali):
a) le attività di promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali e la relativa comunicazione;
b) la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale storico.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, in misura identica per ciascuna associazione, alle associazioni pro-loco operanti e con sede legale in Toscana, iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e aventi l’indicazione “pro-loco” nella denominazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. La concessione dei contributi è preceduta da avviso pubblico.
4. A seguito dell’avviso di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto dirigenziale sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i rappresentanti legali delle associazioni di cui al comma 1 presentano domanda in via telematica, compilando il formulario predisposto dalla competente struttura regionale, che accerta esclusivamente l’ammissibilità della domanda nonché la completezza e la regolarità delle informazioni fornite.
5. L’assegnazione dei contributi avviene con decreto del dirigente della competente struttura, con procedura automatica, nella misura di cui al comma 2, con riferimento al numero delle domande validamente presentate e protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione avviene in un’unica soluzione.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



