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Legge regionale 8 agosto 2025, n. 44

Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 13 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. è opportuno, per rafforzare la rete pediatrica e colmare alcune lacune riscontrate nella disciplina attuale, apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni che l'hanno prevista all'interno della l.r. 40/2005 , ovvero agli articoli 33 bis e 33 ter della medesima;


2. è necessario, innanzitutto, introdurre in legge la definizione di rete pediatrica, assente nel vigente articolo 33 bis della l.r. 40/2005 , dedicato alla rete pediatrica;


3. è opportuno disciplinare puntualmente la struttura organizzativa della rete suddetta, articolandola in un organo con funzioni di indirizzo e governo, il Comitato Strategico, in cui sono rappresentate tutte le figure apicali della sanità toscana, un organo con funzioni propositive e di supporto tecnico, il Comitato Tecnico Organizzativo, ed un organo con funzioni consultive e partecipative, la Consulta Tecnico Scientifica;


4. è opportuno introdurre alcune disposizioni specifiche sul tema cruciale della continuità assistenziale, prevedendo due misure, da adottare, in questa fase, in via sperimentale: un servizio di teleconsulto offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie toscane, e l'attivazione di servizi di guardia medica pediatrica attiva, una all'interno dell'Area vasta Toscana centro, una all'interno dell'Area vasta Toscana nord-ovest e due all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, in considerazione delle dimensioni geografiche di quest'ultima;


5. è opportuno, infine, dettare una norma di chiusura che consenta alla Giunta regionale di adottare indirizzi sul funzionamento interno della rete pediatrica, per la parte non riguardante la continuità assistenziale;


Approva la presente legge


Art. 1
Rete pediatrica. Inserimento dell'articolo 33.1 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:
Art. 33.1 - Rete pediatrica toscana
1. La rete pediatrica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura e ricerca in
campo pediatrico svolte dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, dalle aziende sanitarie toscane e dagli altri enti del servizio sanitario regionale.
2. L'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS partecipa a tutti gli organi di governo della rete disciplinati dall'articolo 33 bis.1 e coordina il comitato strategico, organo di indirizzo della rete.
”.
Art. 2
Funzioni della rete pediatrica toscana. Sostituzione dell’articolo 33 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 33 bis della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente:
Art 33 bis - Funzioni della rete pediatrica toscana
1. La Regione Toscana, nel riconoscere la peculiarità dell’assistenza pediatrica e la centralità del piccolo paziente e della sua famiglia, garantisce la tutela del minore in tutti i percorsi di cura. Assicura altresì rispetto dei diritti del minore sanciti dalle convenzioni nazionali e internazionali.
2. La rete pediatrica toscana, tramite i suoi organi di governo, assicura la funzione di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria pediatrica al fine di garantire a tutti i cittadini toscani, indipendentemente dal luogo di residenza:
a) omogeneità e qualità dell’assistenza pediatrica, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine al luogo di residenza, fatte salve le attività diagnostiche-clinicoterapeutiche a più elevata complessità;
b) la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate, intervenendo con progetti specifici nei territori interessati da situazioni di carenza assistenziale anche temporanee;
c) percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità pediatrica;
d) percorsi per la presa in carico dei pazienti nella fase di transizione dall’età adolescenziale a quella adulta realizzando progettualità e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per favorire tale passaggio;
e) sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative omogenee a livello regionale rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie.
”.
Art. 3
Organi della rete pediatrica toscana. Inserimento dell'articolo 33 bis.1 nella 1.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 33 bis della 1.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 33 bis.1 - Organi della rete pediatrica toscana
1. Gli organi di governo della rete pediatrica toscana sono il Comitato Strategico, il Comitato Tecnico Organizzativo e la Consulta Tecnico Scientifica.
2. Il Comitato Strategico della rete pediatrica è costituito dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, che assume le funzioni di coordinatore, dai direttori generali delle altre aziende sanitarie e dal direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato Strategico approva annualmente il documento di programmazione, che viene sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende coinvolte e contiene gli obiettivi che devono essere recepiti nei documenti di programmazione di area vasta ed aziendali.
4. Per la sua attività il Comitato Strategico si avvale del supporto del Comitato Tecnico Organizzativo e della Consulta Tecnico Scientifica.
5. Il Comitato Tecnico Organizzativo è composto da:
a) i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali della Regione Toscana, delle aziende
ospedaliere universitarie della Regione Toscana, dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;
b) i direttori dei dipartimenti materni infantili delle aziende sanitarie toscane o, nel caso in cui tale incarico sia ricoperto da un medico non specialista in pediatria o neonatologia, da un direttore di struttura complessa di neonatologia o di pediatria afferente al dipartimento stesso;
c) un rappresentante della Pediatria di Famiglia;
d) il direttore del dipartimento specialistico interdisciplinare dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;
e) il direttore delle professioni sanitarie infermieristiche dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS;
f) i responsabili delle reti cliniche specialistiche;
g) il dirigente del settore regionale competente per la materia.
6. Il Comitato Tecnico Organizzativo è l'organismo tecnico cui compete la predisposizione delle proposte di linee di indirizzo applicativo per la programmazione annuale della rete da sottoporre al Comitato Strategico o su mandato dello stesso. Al Comitato Tecnico Organizzativo è attribuita la funzione di coordinamento organizzativo della rete pediatrica regionale in attuazione delle linee strategiche e di programmazione decise dal Comitato Strategico.
7. La Consulta Tecnico Scientifica è costituita da professionisti delle aziende sanitarie regionali, da rappresentanti dei pediatri di libera scelta, da rappresentanti delle associazioni dei genitori individuati dalla direzione regionale della Giunta regionale competente in materia sanitaria, su proposta del Comitato Strategico, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
8. La Consulta Tecnico Scientifica ha il compito di promuovere la qualità e sicurezza delle attività della rete pediatrica garantendo:
a) la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi per garantire al meglio il bambino nella gestione complessiva della specifica problematica di salute;
b) la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici.
9. La partecipazione agli organi di governo della rete pediatrica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborso spese.
”.
Art. 4
Garanzia della continuità assistenziale. Inserimento dell'articolo 33 bis.2 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 33 bis.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 33 bis.2 - Garanzia della continuità assistenziale
1. La Giunta regionale, per assicurare ai bambini toscani la continuità assistenziale nei giorni prefestivi, festivi e nei fine settimana, promuove la sperimentazione del servizio di teleconsulto di cui al comma 2 e del servizio di guardia medica attiva di cui al comma 3.
2. Il teleconsulto, a supporto dei medici di continuità unità assistenziale è offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale promuove le sperimentazioni, all'interno dell'Area vasta Toscana centro e dell'Area vasta Toscana nord-ovest, di un servizio di guardia pediatrica attiva, con sede all'interno di un presidio territoriale, od ospedaliero, della zona distretto individuata nel progetto sperimentale. In considerazione delle sue dimensioni geografiche, all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, le guardie attivate saranno due.
4. Le sperimentazioni hanno una durata di sei mesi e sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione regionale competente in materia sanitaria. Alla fine di tali sperimentazioni, entro il termine di sei mesi, la Regione individua adeguate modalità per garantire la continuità assistenziale pediatrica sull'intero territorio regionale.
”.
Art. 5
Indirizzi regionali. Inserimento dell'articolo 33 bis.3 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 33 bis.2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 33 bis.3 - Indirizzi regionali
1. I rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall'articolo 33 bis.1, sono definiti con deliberazioni della Giunta regionale.
”.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, è stimata la spesa di euro 182.815,00, di cui euro 121.876,66 per l'annualità 2025 ed euro 60.938,34 per l'annualità 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2026.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.