Legge regionale 8 agosto 2025, n. 44
Rete pediatrica e ruolo dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 13 agosto 2025
Art. 4
Garanzia della continuità assistenziale. Inserimento dell'articolo 33 bis.2 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 33 bis.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 33 bis.2 - Garanzia della continuità assistenziale
1. La Giunta regionale, per assicurare ai bambini toscani la continuità assistenziale nei giorni prefestivi, festivi e nei fine settimana, promuove la sperimentazione del servizio di teleconsulto di cui al comma 2 e del servizio di guardia medica attiva di cui al comma 3.
2. Il teleconsulto, a supporto dei medici di continuità unità assistenziale è offerto, nell'ambito della rete pediatrica toscana, da pediatri o da specializzandi in pediatria in servizio presso le aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale promuove le sperimentazioni, all'interno dell'Area vasta Toscana centro e dell'Area vasta Toscana nord-ovest, di un servizio di guardia pediatrica attiva, con sede all'interno di un presidio territoriale, od ospedaliero, della zona distretto individuata nel progetto sperimentale. In considerazione delle sue dimensioni geografiche, all'interno dell'Area vasta Toscana sud-est, le guardie attivate saranno due.
4. Le sperimentazioni hanno una durata di sei mesi e sono sottoposte a monitoraggio da parte della direzione regionale competente in materia sanitaria. Alla fine di tali sperimentazioni, entro il termine di sei mesi, la Regione individua adeguate modalità per garantire la continuità assistenziale pediatrica sull'intero territorio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

