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Legge regionale 5 agosto 2025, n. 43

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per sostituzioni temporanea per congedo di maternità. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 22 luglio 2025;


Considerato quanto segue:


1. nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell’ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, è necessario garantire il supporto a tali uffici, anche a seguito di esigenze di sostituzione temporanea del personale di segreteria. Il criterio prioritario previsto dall’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 consiste nell’obbligo di individuare tale personale all’interno di un elenco appositamente predisposto, mentre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce le ipotesi di deroga al citato criterio prioritario previsto dall’articolo 49 bis della l.r. 1/2009 . È opportuno prevedere un’ulteriore ipotesi di deroga alle ipotesi già previste dal comma 5, qualora sia necessario, nel corso della legislatura, sostituire temporaneamente il personale di segreteria in congedo per maternità. Trattandosi infatti di un’esigenza temporanea ed eccezionale il periodo della sostituzione non può superare sei mesi. Tale deroga consente di garantire il necessario supporto a tali uffici, anche in situazioni di esigenze temporanee quali quelle legate alla sostituzione della maternità, e di garantire altresì il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopra citati. Tale carattere fiduciario potrebbe essere pregiudicato dall’obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi. Al tempo stesso tale deroga intende garantire l’adeguato funzionamento dell’elenco di cui all’articolo 49 bis, le finalità dello stesso e i dipendenti iscritti che potrebbero essere chiamati, nel caso di sostituzioni temporanee, solo per brevi periodi al massimo di sei mesi anziché fino al temine della legislatura;


Approva la presente legge


Art. 1
Criteri prioritari di selezione del personale per esigenze di sostituzione temporanea per congedo di maternità. Modifiche all’articolo 49 bis della l.r.1/2009
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dopo le parole: “
a riposo
” è aggiunto il seguente periodo: “
oppure sia necessario sostituire temporaneamente, per un periodo
non superiore a sei mesi, personale di segreteria in congedo di maternità, nel rispetto dei limiti del finanziamento a disposizione del gruppo o dell’organismo politico consiliare
”.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2025-2026-2027.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.