Legge regionale 5 agosto 2025, n. 42
Norme per la promozione della cultura di Pace.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);
Vista la legge regionale legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e in particolare l’articolo 27 (Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Considerato quanto segue:
1. le azioni di valorizzazione della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni favoriscono la crescita culturale, sociale e sostenibile dell’intera comunità;
2. per promuovere la cultura della pace è necessario sostenere azioni di carattere educativo, volte in particolare alla trasformazione dei conflitti in opportunità di crescita e cambiamento positivo, sia a livello individuale sia collettivo, mediante il dialogo, la pacifica convivenza, la cittadinanza attiva e il contrasto non violento ad ogni forma di oppressione;
3. le azioni di carattere educativo dovranno svolgersi in un quadro organico di interventi, in particolare tramite percorsi di istruzione da realizzare con la collaborazione di istituzioni scolastiche e universitarie, enti locali e loro organizzazioni e articolazioni funzionali, enti del Terzo settore, organizzazioni della società civile, del mondo del lavoro e della comunicazione impegnate sul tema della cultura della pace;
4. è opportuno prevedere che tali azioni possano essere svolte anche con il coordinamento dei soggetti individuati dalla l.r. 38/2002 , in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
5. è necessario, inoltre, prevedere la collaborazione con l’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo che, nei propri fini statutari, prevede la promozione di una cultura di pace e svolge attività che costituiscono un punto di riferimento a livello internazionale;
6. analogamente a quanto realizzato dal Parlamento Europeo, in attuazione dell’articolo 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona e ratificato dallo Stato italiano con
legge 2 agosto 2008, n. 130 la Regione intende condurre un dialogo aperto, trasparente e regolare con le comunità religiose al fine di garantire una piena convivenza civile fra diverse culture e credo religiosi;Approva la presente legge
Art. 1
Diffusione della cultura di pace
1. La Regione Toscana favorisce la diffusione della cultura di pace, promuovendo attività di Educazione alla cittadinanza globale (ECG), nelle scuole di ogni ordine e grado, nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nelle università, e anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e il dialogo con le comunità religiose.
Art. 2
Azioni per l’Educazione alla Cittadinanza Globale
1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), promuove e realizza attività ed eventi coordinandosi con gli indirizzi della Strategia italiana per l’educazione alla cittadinanza globale e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contribuisce al sostegno di tali iniziative anche con risorse strumentali, l’attivazione di finanziamenti nazionali, comunitari, privati, ricorrendo ove possibile alla co-programmazione e alla co-progettazione ai sensi del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).2. Al fine di coordinare le azioni di ECG è istituito presso la Giunta regionale il Coordinamento toscano per l’educazione alla cittadinanza globale, di seguito “Coordinamento”, al quale possono partecipare:
a) istituzioni scolastiche e universitarie;
b) enti locali e loro organizzazioni e articolazioni funzionali;
c) enti del Terzo settore;
d) organizzazioni della società civile, del mondo del lavoro e della comunicazione, che promuovono l’ECG.
3. La partecipazione al Coordinamento non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spesa.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l’accesso, il funzionamento e le modalità di consultazione del Coordinamento. Il Coordinamento è convocato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
5. Nella realizzazione delle azioni di cui al presente articolo la Regione promuove il coordinamento con i soggetti individuati dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).
Art. 3
Eventi istituzionali
1. Al fine di stabilire un confronto permanente fra la società civile e le istituzioni, la Regione promuove “Le giornate della pace e della convivenza fra i popoli” organizzate dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace.
2. In occasione dell’anniversario dell’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi e iniziative volti a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani, in particolar modo con il coinvolgimento delle scuole.
Art. 4
Dialogo con le comunità religiose
1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura di pace e favorire l’integrazione e la concordia fra le persone di diverse culture e religioni, presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo per il dialogo con le comunità religiose, di seguito “Tavolo”, che persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuire a risolvere problemi legati alla professione dei vari credo;
b) condividere politiche pubbliche per la realizzazione di processi di crescita culturale;
c) promuovere la conoscenza delle culture e religioni favorendo il reciproco riconoscimento e il rispetto in un'ottica di convivenza pacifica.
2. Possono partecipare al Tavolo le comunità religiose che ne fanno richiesta e che:
a) abbiano personalità giuridica riconosciuta ai sensi di legge, abbiano stipulato un’intesa con lo Stato Italiano o, comunque, abbiano rapporti con lo Stato ai sensi della normativa vigente in materia;
b) professino all’interno del territorio toscano;
c) abbiano una sede e siano intestatarie di almeno un luogo di culto in Toscana.
3. La partecipazione al Tavolo non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l’accesso, il funzionamento e le modalità di consultazione del Tavolo, che è convocato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio regionale 2025 – 2027 come segue:
a) euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali” Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” Titolo 1 “Spese correnti”;
b) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”. (1)
Art. 6
Abrogazioni
1. L’articolo 27 (Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani) della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è abrogato.
Art. 7
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche al titolo III e al capo IV della l.r. 26/2009
1. Nel titolo III e nel capo IV della l.r. 26/2009 le parole: “
e promozione di una cultura di pace
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



