Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Aree sciabili attrezzate
Art. 2 - Pianificazione delle aree sciabili attrezzate
Art. 3 - Misure di sostegno dei comprensori sciistici
Art. 4 - Caratteristiche tecniche e utilizzo delle piste
Art. 5 - Personale operante nell’area sciabile attrezzata
Art. 6 - Monitoraggio degli infortuni sulle piste
Art. 7 - Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 8 - Autorizzazione unica alla realizzazione delle piste
Art. 10 - Rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste
Art. 11 - Autorizzazione all’esercizio della pista
Art. 12 - Impianti di risalita
Art. 13 - Impianti di risalita di proprietà pubblica
Art. 14 - Istanza di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto di risalita
Art. 15 - Autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di risalita
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita
Art. 17 - Apertura al pubblico degli impianti di risalita
Art. 18 - Varianti degli impianti esistenti
Art. 19 - Costituzione coattiva di servitù
Art. 20 - Esercizio della servitù
Art. 21 - Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
Art. 22 - Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
Art. 23 - Rimessa in pristino
Art. 24 - Regime sanzionatorio ai sensi degli articoli 29 e 33 del d.lgs. 40/2021
Art. 25 - Vigilanza e sanzioni
Art. 26 - Norme transitorie
Art. 27 - Abrogazioni e cessazione di efficacia
Art. 28 - Norma finanziaria
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.




