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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 giugno 2025;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 93/1993 necessita di una complessiva revisione e pertanto viene abrogata con la presente legge. In particolare, con la presente legge si interviene per sostenere un migliore sviluppo dei comprensori sciistici toscani, per aggiornare l'assetto delle competenze amministrative alla riforma istituzionale delle province e per adeguare la materia alla sopravvenuta disciplina del governo del territorio, della sicurezza delle piste da sci e del trasporto tramite impianti a fune;


2. al fine di aggiornare periodicamente la ricognizione delle aree sciabili attrezzate della Toscana, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , si prevede che gli enti competenti debbano comunicare le eventuali variazioni alla Regione;


3. nelle aree sciabili attrezzate possono essere praticati gli sport in assenza di neve e, comunque, diversi da quelli invernali. Si precisa che tali sport devono comunque essere svolti nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali;


4. la pianificazione delle aree sciabili sul territorio regionale viene articolata in coerenza con i principi, gli strumenti e i procedimenti dettati dalla l.r. 65/2014 , nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;


5. al fine di favorire lo sviluppo dei territori montani si prevede che negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate sia disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale e estivo, quali i nastri trasportatori;


6. al fine di tener conto della ripartizione di competenze in materia di governo del territorio delineata dall’ordinamento regionale, si prevede che l’individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico;


7. al fine di attuare quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 32 del d.lgs. 40/2021 in merito alla valutazione della qualità dei comprensori sciistici si prevede che la Regione si adegui ai parametri statali;


8. al fine di promuovere i comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico non solo invernale della montagna toscana, si prevedono interventi finanziari, con misure specifiche, a sostegno degli investimenti e degli oneri di funzionamento delle piste e degli impianti, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato tenuto conto che le aree coinvolte rientrano nella definizione di interesse prettamente locale;


9. in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali, si richiama la normativa statale dettata dal Sito esternod.lgs. 40/2021 che revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità;


10. in applicazione dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , le modalità di individuazione e formazione del direttore delle piste sono disciplinate sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;


11. al fine di tener conto della riforma istituzionale delle province, le competenze amministrative autorizzatorie relative alla realizzazione e all’esercizio delle piste e degli impianti sono attribuite al comune nel cui territorio insiste la pista o l’impianto di risalita;


12. i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alla realizzazione e all’esercizio delle piste e degli impianti sono stati delineati nel rispetto dei principi di semplificazioni dell’azione amministrativa;


13. al fine di disciplinare i casi in cui per il rilascio delle autorizzazioni delle piste e degli impianti siano presentate una pluralità di domande, sono individuati alcuni criteri di priorità che tengono conto della situazione esistente nel territorio interessato;


14. al fine di favorire la fruizione invernale ed estiva della montagna, la disciplina degli impianti di risalita contenuta nel capo III si riferisce agli impianti di risalita ad uso sportivo o turistico ricreativo, anche non funzionalmente collegati alle piste, che insistono nel territorio montano della Regione, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale;


Approva la presente legge


CAPO I
Norme generali
Art. 1
Aree sciabili attrezzate
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali), per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , le aree sciabili attrezzate sono quelle individuate nella deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1259 (Individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’Sito esternoart. 4 comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali").
3. La ricognizione di cui al comma 2, corredata dai relativi riferimenti cartografici, è aggiornata sulla base di eventuali variazioni che gli enti competenti di cui all’articolo 8 sono tenuti a comunicare alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 agosto di ogni anno.
4. È consentita la fruizione delle aree sciabili attrezzate per gli sport praticati in assenza di neve e comunque diversi da quelli invernali, nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali.
Art. 2
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate
1. La pianificazione delle aree sciabili attrezzate si sviluppa nel quadro dei principi, degli strumenti e dei procedimenti dettati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. La Regione, in relazione alla pianificazione delle aree sciabili attrezzate, indica nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso per la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle aree montane e di un uso consapevole del territorio regionale, definendo le regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio, nonché definendo le regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici del territorio.
3. La provincia, nel rispetto e in conformità con il PIT-PPR, indica nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) indirizzi specifici per lo sviluppo, la ristrutturazione, il potenziamento delle piste esistenti e delle relative infrastrutture e per l’individuazione di nuove aree sciabili.
4. Il comune, nel rispetto del PIT-PPR e del PTC di riferimento, disciplina, individua e definisce le aree sciabili attrezzate all’interno del piano strutturale (PS) e del piano operativo (PO). In attuazione del PO, il comune approva quanto attiene alle aree sciabili attrezzate all’interno del piano attuativo di cui agli articoli 107 e seguenti della l.r. 65/2014 .
5. Negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate è disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale ed estivo, quali i nastri trasportatori.
6. In caso di aree che interessano più territori comunali, gli strumenti di pianificazione sono il piano strutturale intercomunale (PSI) e il piano operativo intercomunale (POI).
7. L’individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico.
Art. 3
Misure di sostegno dei comprensori sciistici
1. Per il sostegno dei comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico, non solo invernale, della montagna toscana, la Regione interviene negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure specifiche, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Ai fini del presente articolo, i comprensori sciistici della Toscana sono i seguenti:
a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
3. Possono essere oggetto di sostegno, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati, sia gli investimenti sia gli oneri connessi al funzionamento degli impianti e delle piste da sci, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) e della normativa sugli aiuti di Stato, tenuto conto che le aree interessate rientrano nella definizione di interesse prettamente locale. L’ente pubblico beneficiario di contributi per investimenti su impianti di proprietà, in caso di concessione a privati della relativa gestione, commisura il canone concessorio all'incremento del valore e alla redditività degli impianti stessi.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli già previsti dall’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022).
CAPO II
Piste da sci
Art. 4
Caratteristiche tecniche e utilizzo delle piste
1. Per la definizione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipologie di pista, della relativa segnalazione del grado di difficoltà, delle modalità di delimitazione, nonché per gli obblighi dei gestori si applicano le disposizioni di cui al Sito esternocapo II del d.lgs. 40/2021 .
2. Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili sono stabilite nel Sito esternocapo III del d.lgs. 40/2021 .
3. Ai fini dell’utilizzo delle piste da parte di persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui al Sito esternocapo IV del d.lgs. 40/2021 .
Art. 5
Personale operante nell’area sciabile attrezzata
1. Il gestore dell’impianto di risalita individua il direttore delle piste, che può coincidere con il gestore stesso.
2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021 .
3. Il direttore delle piste deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;
b) assenza di condanne penali che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
c) conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue “QCER” – C2);
d) specifica qualificazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione realizzato nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), il cui standard professionale e formativo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale;
e) esperienza almeno triennale in attività connesse alla gestione e all’esercizio delle piste.
4. Il direttore delle piste abilitato in altre regioni in applicazione della normativa di riferimento è riconosciuto anche in Regione Toscana.
Art. 6
Monitoraggio degli infortuni sulle piste
1. I gestori, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla direzione regionale competente in materia di sanità l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci, indicando, ove possibile, la dinamica dell’accaduto.
2. La Regione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , trasmette annualmente i dati di cui al comma 1 al Ministero della salute.
3. La Giunta regionale, qualora i dati raccolti evidenzino piste o tratti di piste a elevata frequenza di infortuni, può prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza dandone comunicazione all’ente competente.
Art. 7
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative sono esercitate dal comune nel cui territorio insiste la pista o l’impianto di risalita. Nel caso in cui sia interessato il territorio di più comuni le funzioni amministrative sono esercitate in forma associata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 16. Tale settore può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).
3. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, il settore regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dal comune competente una relazione tecnica, redatta a cura del soggetto interessato all’opera e asseverata da un professionista abilitato, corredata dagli elaborati grafici.
Art. 8
Autorizzazione unica alla realizzazione delle piste
1. L’ente competente autorizza la realizzazione di nuove piste e di raccordi, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie in conformità con gli strumenti territoriali e urbanistici.
2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per piste e impianti di risalita ad esse collegati non compresi nelle aree sciabili attrezzate.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l’autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste stesse. L’impianto di risalita può consistere anche in un nastro trasportatore da autorizzare secondo la normativa statale di riferimento.
4. Nel caso di utilizzo delle piste all’interno di un itinerario sciistico che prevede sci fuori-pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche, l’autorizzazione può essere rilasciata anche se non sono presenti impianti di risalita.
Istanza di autorizzazione alla realizzazione delle piste
1. Il richiedente presenta al comune competente istanza di autorizzazione per le opere di cui all’articolo 8, comma 1, corredata dal progetto dell’opera a firma di un tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente medesimo.
2. Il progetto di cui al comma 1 contiene:
a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) l’indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
c) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
d) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale di cui all’articolo 11, comma 4;
e) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;
f) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l’eventuale individuazione di stralci funzionali.
3. All’istanza di autorizzazione è inoltre allegata la documentazione necessaria per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto.
Art. 10
Rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste
1. L’ente competente, in caso di una pluralità di domande, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione;
b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci revocate ai sensi dell’articolo 21;
d) richiedente l’autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell’impianto a fune ad essa collegato;
e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l’autorizzazione;
f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;
g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione:
a) verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti territoriali e urbanistici;
b) verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;
d) acquisisce dalle altre amministrazioni competenti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’opera. A tal fine l’ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, quali, in particolare, quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari e di sicurezza.
3. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
Art. 11
Autorizzazione all’esercizio della pista
1. L’interessato presenta all’ente competente istanza di autorizzazione all’esercizio della pista corredata dalla documentazione amministrativa e contabile dalla quale risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3.
2. L’ente competente autorizza l’esercizio della pista dopo aver verificato:
a) la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi di soccorso previsti dalle disposizioni del Sito esternod.lgs. 40/2021 ;
c) la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3.
3. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione della pista. Fra le prescrizioni l’ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria e le modalità di utilizzo della pista per l’esercizio di altri sport anche in periodi di non innevamento.
4. Qualora il rilascio dell’autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell’area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura della pista, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.
CAPO III
Impianti di risalita
Art. 12
Impianti di risalita
1. Ai fini della presente legge per impianti di risalita si intendono quelli a uso sportivo o turistico-ricreativo che insistono nel territorio montano della Regione, anche non funzionalmente collegati alle piste, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale.
2. La realizzazione e l'esercizio di impianti di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione dell’ente competente in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.
Art. 13
Impianti di risalita di proprietà pubblica
1. Gli impianti di risalita di proprietà pubblica, qualora non siano gestiti direttamente dall’ente proprietario, possono essere affidati in gestione a soggetti terzi nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
2. L’ente pubblico proprietario può realizzare e/o gestire l’impianto anche attraverso la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di risalita per la mobilità turistico-sportiva, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Art. 14
Istanza di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto di risalita
1. La realizzazione degli impianti di risalita, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione in conformità agli strumenti territoriali e urbanistici.
2. Il soggetto interessato presenta all’ente competente istanza di autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, corredata dal progetto esecutivo degli impianti a firma del tecnico progettista dell'intervento complessivo e controfirmato dal richiedente.
3. Il progetto di cui al comma 2 contiene:
a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
b) le caratteristiche tecniche degli impianti;
c) l’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;
d) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
e) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura dell’impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell’ammontare della cauzione di cui all’articolo 15, comma 6;
f) una relazione concernente la conformità dell’impianto agli strumenti territoriali e urbanistici, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;
g) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;
h) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo dell’opera, il piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;
i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.
Art. 15
Autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di risalita
1. L’ente competente, in caso di una pluralità di istanze, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) titolari delle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l’impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;
b) concessionari titolari di impianti esistenti nell’area sciabile e prioritariamente a loro raggruppamenti;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste comunque presenti nell’area e prioritariamente a loro raggruppamenti;
d) concessionari titolari di impianti revocati ai sensi dell’articolo 21;
e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
g) altri soggetti privati.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione unica, procede alla contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari, della sicurezza, infrastrutture e trasporti.
3. Per il rilascio dell’autorizzazione unica, l’ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 . Acquisisce inoltre, ove necessario, il nulla osta di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
4. L'autorizzazione unica è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Se il progetto riguarda un impianto che, in esito a verifica di assoggettabilità ai sensi della parte II, allegato IV, numero 7, lettera c), Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sia assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, l’autorizzazione alla realizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 .
6. Qualora il rilascio dell’autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell’area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura dell’impianto, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.
Art. 16
Autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita
1. Gli impianti di risalita possono essere aperti al pubblico previa presentazione all’ente competente di istanza di autorizzazione.
2. L’istanza di autorizzazione di cui al comma 1 riporta gli estremi dei seguenti documenti:
a) nulla osta tecnico da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 15;
c) certificato di collaudo ed esito delle verifiche dell'impianto qualora previste;
d) documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3;
e) qualora previsto, del regolamento di esercizio di cui all’Sito esternoarticolo 102 del d.p.r. 753/1980 redatto da un tecnico abilitato.
3. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto, nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni è comunque previsto l’obbligo di segnalare, alla partenza di ciascun impianto, le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. Inoltre, l’ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria dell’impianto.
4. La durata dell’autorizzazione è commisurata alla durata della vita tecnica dell’impianto, in conformità a quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 (Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune).
5. Il rinnovo dell’autorizzazione, in relazione alla durata della vita tecnica dell’impianto, segue l’iter previsto dal presente articolo.
6. Il gestore comunica all’ente competente l’esito delle revisioni effettuate in ottemperanza alla normativa statale vigente.
Art. 17
Apertura al pubblico degli impianti di risalita
1. L'apertura al pubblico degli impianti di risalita si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia e sicurezza.
2. A ogni impianto sono preposti i soggetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili).
3. I prezzi e gli orari per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal gestore tenendo conto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione e sono comunicati all’ente che ha rilasciato detta autorizzazione almeno quindici giorni prima della loro applicazione. In caso di impianti di proprietà pubblica, i prezzi e gli orari sono applicati previa approvazione da parte dell’ente proprietario.
4. I prezzi, gli orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti sono portati a conoscenza del pubblico a cura del gestore sia esponendole in modo visibile sia con modalità telematiche.
Art. 18
Varianti degli impianti esistenti
1. Le varianti agli impianti di risalita consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto, e non finalizzate a ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione all’ente competente.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe sono considerate varianti costruttive, alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 15.
CAPO IV
Norme comuni
Art. 19
Costituzione coattiva di servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e di impianti di risalita che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto o di opere accessorie.
2. La costituzione coattiva delle servitù di cui al comma 1 è disposta con atto dell’ente competente. Con lo stesso atto è determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.
Art. 20
Esercizio della servitù
1. La servitù comporta le seguenti facoltà:
a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;
b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;
c) l’uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
d) l’uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;
e) l’uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;
f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell’accesso alle piste e agli impianti e l’impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto;
g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.
Art. 21
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
1. Le autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita sono revocate per le piste e gli impianti che non risultano più coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. L’autorizzazione può comunque essere revocata per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza.
3. In caso di revoca, l’ente competente corrisponde al titolare dell’autorizzazione, se non responsabile della causa di revoca, un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L’ammontare di tale indennizzo è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), e dell’articolo 16, comma 2, lettera d), detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
1. L’ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della pista e/o dell’impianto, quando il titolare dell’autorizzazione:
a) perda i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;
b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l’esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’ente competente;
d) non inizi l’esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
e) non osservi in modo reiterato le prescrizioni di cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, stabilite dall’ente competente;
f) non rispetti le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e/o sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta eccezione per la lettera a), la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi quindici giorni, intimata ai titolari dell’autorizzazione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.
3. La decadenza dell’autorizzazione non dà titolo ad alcun indennizzo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Rimessa in pristino
1. In caso di dismissione, a qualsiasi titolo, delle piste e degli impianti di risalita, il titolare dell’autorizzazione deve procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all’ente competente, entro sei mesi dalla data di cessazione dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. L’ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Il titolare della autorizzazione realizza gli interventi previsti entro trecentosessantacinque giorni dall’approvazione del progetto.
3. L’ente competente, ultimate le opere di ripristino, provvede a liberare il deposito cauzionale versato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 15, comma 6.
4. L’ente competente, qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla rimessa in pristino dell’area, procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico del soggetto inadempiente la relativa spesa per la parte eccedente l’ammontare della cauzione versata.
CAPO V
Vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 24
Regime sanzionatorio ai sensi degli articoli 29 e 33 Sito esternodel d.lgs. 40/2021
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 29, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , le funzioni di soccorso e quelle di vigilanza sul comportamento degli utenti sono esercitate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dai corpi di polizia locale.
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 33, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , i soggetti di cui al comma 1 provvedono a irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 33.
Art. 25
Vigilanza e sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni inerenti al regime autorizzatorio sono esercitate dai comuni.
2. Ai soggetti che, senza autorizzazione o dopo la revoca o la decadenza della stessa gestiscono la pista o l’impianto di risalita, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22 e salvo quanto previsto al comma 4, la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
4. La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17, commi 3 e 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 1.000,00.
CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 26
Norme transitorie
1. Le province adeguano, ove necessario, i PTC alle disposizioni della presente legge. Fino all’adeguamento restano efficaci i piani provinciali delle aree sciistiche attrezzate approvati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della l.r. 93/1993 .
Art. 27
Abrogazioni e cessazione di efficacia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati)”
b) l’articolo 41 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio);
c) l’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”);
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 33 (Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 ).
2. La deliberazione del Consiglio regionale del 31 gennaio 1995, n. 23 recante direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti pubblici è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con gli stanziamenti, della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
2. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti su beni non di proprietà pubblica è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
3. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno delle spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici, è autorizzata per l’anno 2026(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

4. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2025 – 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
anno 2026
- in diminuzione, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00.
5. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati a soggetti privati per il sostegno agli oneri di funzionamento rimane assicurato dagli stanziamenti di cui all’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022).
6. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.