Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
Art. 27
Abrogazioni e cessazione di efficacia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati)”
b) l’articolo 41 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio);
c) l’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”);
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 33 (Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 ).
2. La deliberazione del Consiglio regionale del 31 gennaio 1995, n. 23 recante direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



