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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
Art. 2
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate
1. La pianificazione delle aree sciabili attrezzate si sviluppa nel quadro dei principi, degli strumenti e dei procedimenti dettati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. La Regione, in relazione alla pianificazione delle aree sciabili attrezzate, indica nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso per la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle aree montane e di un uso consapevole del territorio regionale, definendo le regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio, nonché definendo le regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici del territorio.
3. La provincia, nel rispetto e in conformità con il PIT-PPR, indica nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) indirizzi specifici per lo sviluppo, la ristrutturazione, il potenziamento delle piste esistenti e delle relative infrastrutture e per l’individuazione di nuove aree sciabili.
4. Il comune, nel rispetto del PIT-PPR e del PTC di riferimento, disciplina, individua e definisce le aree sciabili attrezzate all’interno del piano strutturale (PS) e del piano operativo (PO). In attuazione del PO, il comune approva quanto attiene alle aree sciabili attrezzate all’interno del piano attuativo di cui agli articoli 107 e seguenti della l.r. 65/2014 .
5. Negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate è disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale ed estivo, quali i nastri trasportatori.
6. In caso di aree che interessano più territori comunali, gli strumenti di pianificazione sono il piano strutturale intercomunale (PSI) e il piano operativo intercomunale (POI).
7. L’individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



