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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 giugno 2025;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 93/1993 necessita di una complessiva revisione e pertanto viene abrogata con la presente legge. In particolare, con la presente legge si interviene per sostenere un migliore sviluppo dei comprensori sciistici toscani, per aggiornare l'assetto delle competenze amministrative alla riforma istituzionale delle province e per adeguare la materia alla sopravvenuta disciplina del governo del territorio, della sicurezza delle piste da sci e del trasporto tramite impianti a fune;


2. al fine di aggiornare periodicamente la ricognizione delle aree sciabili attrezzate della Toscana, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , si prevede che gli enti competenti debbano comunicare le eventuali variazioni alla Regione;


3. nelle aree sciabili attrezzate possono essere praticati gli sport in assenza di neve e, comunque, diversi da quelli invernali. Si precisa che tali sport devono comunque essere svolti nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali;


4. la pianificazione delle aree sciabili sul territorio regionale viene articolata in coerenza con i principi, gli strumenti e i procedimenti dettati dalla l.r. 65/2014 , nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;


5. al fine di favorire lo sviluppo dei territori montani si prevede che negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate sia disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale e estivo, quali i nastri trasportatori;


6. al fine di tener conto della ripartizione di competenze in materia di governo del territorio delineata dall’ordinamento regionale, si prevede che l’individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico;


7. al fine di attuare quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 32 del d.lgs. 40/2021 in merito alla valutazione della qualità dei comprensori sciistici si prevede che la Regione si adegui ai parametri statali;


8. al fine di promuovere i comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico non solo invernale della montagna toscana, si prevedono interventi finanziari, con misure specifiche, a sostegno degli investimenti e degli oneri di funzionamento delle piste e degli impianti, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato tenuto conto che le aree coinvolte rientrano nella definizione di interesse prettamente locale;


9. in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali, si richiama la normativa statale dettata dal Sito esternod.lgs. 40/2021 che revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità;


10. in applicazione dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , le modalità di individuazione e formazione del direttore delle piste sono disciplinate sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;


11. al fine di tener conto della riforma istituzionale delle province, le competenze amministrative autorizzatorie relative alla realizzazione e all’esercizio delle piste e degli impianti sono attribuite al comune nel cui territorio insiste la pista o l’impianto di risalita;


12. i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alla realizzazione e all’esercizio delle piste e degli impianti sono stati delineati nel rispetto dei principi di semplificazioni dell’azione amministrativa;


13. al fine di disciplinare i casi in cui per il rilascio delle autorizzazioni delle piste e degli impianti siano presentate una pluralità di domande, sono individuati alcuni criteri di priorità che tengono conto della situazione esistente nel territorio interessato;


14. al fine di favorire la fruizione invernale ed estiva della montagna, la disciplina degli impianti di risalita contenuta nel capo III si riferisce agli impianti di risalita ad uso sportivo o turistico ricreativo, anche non funzionalmente collegati alle piste, che insistono nel territorio montano della Regione, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.