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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 26
Norme transitorie
1. Le province adeguano, ove necessario, i PTC alle disposizioni della presente legge. Fino all’adeguamento restano efficaci i piani provinciali delle aree sciistiche attrezzate approvati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della l.r. 93/1993 .
Art. 27
Abrogazioni e cessazione di efficacia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati)”
b) l’articolo 41 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio);
c) l’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”);
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 33 (Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 ).
2. La deliberazione del Consiglio regionale del 31 gennaio 1995, n. 23 recante direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti pubblici è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con gli stanziamenti, della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
2. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti su beni non di proprietà pubblica è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
3. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno delle spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici, è autorizzata per l’anno 2026(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

4. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2025 – 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
anno 2026
- in diminuzione, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00.
5. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati a soggetti privati per il sostegno agli oneri di funzionamento rimane assicurato dagli stanziamenti di cui all’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022).
6. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.