Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
CAPO V
Vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 24
Regime sanzionatorio ai sensi degli articoli 29 e 33
del d.lgs. 40/2021
del d.lgs. 40/2021 1. Ai sensi dell’
articolo 29, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , le funzioni di soccorso e quelle di vigilanza sul comportamento degli utenti sono esercitate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dai corpi di polizia locale.
articolo 29, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , le funzioni di soccorso e quelle di vigilanza sul comportamento degli utenti sono esercitate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dai corpi di polizia locale.2. Ai sensi dell’
articolo 33, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , i soggetti di cui al comma 1 provvedono a irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 33.
articolo 33, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , i soggetti di cui al comma 1 provvedono a irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 33.Art. 25
Vigilanza e sanzioni
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni inerenti al regime autorizzatorio sono esercitate dai comuni.
2. Ai soggetti che, senza autorizzazione o dopo la revoca o la decadenza della stessa gestiscono la pista o l’impianto di risalita, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22 e salvo quanto previsto al comma 4, la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
4. La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17, commi 3 e 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 1.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



