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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

CAPO IV
Norme comuni
Art. 19
Costituzione coattiva di servitù
1. I titolari dell’autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e di impianti di risalita che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto o di opere accessorie.
2. La costituzione coattiva delle servitù di cui al comma 1 è disposta con atto dell’ente competente. Con lo stesso atto è determinata l’indennità che i titolari dell’autorizzazione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.
Art. 20
Esercizio della servitù
1. La servitù comporta le seguenti facoltà:
a) l’esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;
b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrate necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;
c) l’uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
d) l’uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;
e) l’uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;
f) l’inibizione, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell’accesso alle piste e agli impianti e l’impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto;
g) l’apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.
Art. 21
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
1. Le autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita sono revocate per le piste e gli impianti che non risultano più coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. L’autorizzazione può comunque essere revocata per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza.
3. In caso di revoca, l’ente competente corrisponde al titolare dell’autorizzazione, se non responsabile della causa di revoca, un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L’ammontare di tale indennizzo è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), e dell’articolo 16, comma 2, lettera d), detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita
1. L’ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della pista e/o dell’impianto, quando il titolare dell’autorizzazione:
a) perda i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;
b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l’esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;
c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’ente competente;
d) non inizi l’esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;
e) non osservi in modo reiterato le prescrizioni di cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, stabilite dall’ente competente;
f) non rispetti le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e/o sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta eccezione per la lettera a), la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi quindici giorni, intimata ai titolari dell’autorizzazione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.
3. La decadenza dell’autorizzazione non dà titolo ad alcun indennizzo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
Rimessa in pristino
1. In caso di dismissione, a qualsiasi titolo, delle piste e degli impianti di risalita, il titolare dell’autorizzazione deve procedere alla rimessa in pristino dell’area a propria cura e spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all’ente competente, entro sei mesi dalla data di cessazione dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. L’ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Il titolare della autorizzazione realizza gli interventi previsti entro trecentosessantacinque giorni dall’approvazione del progetto.
3. L’ente competente, ultimate le opere di ripristino, provvede a liberare il deposito cauzionale versato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 15, comma 6.
4. L’ente competente, qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla rimessa in pristino dell’area, procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico del soggetto inadempiente la relativa spesa per la parte eccedente l’ammontare della cauzione versata.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.