Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
CAPO III
Impianti di risalita
Art. 12
Impianti di risalita
1. Ai fini della presente legge per impianti di risalita si intendono quelli a uso sportivo o turistico-ricreativo che insistono nel territorio montano della Regione, anche non funzionalmente collegati alle piste, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale.
2. La realizzazione e l'esercizio di impianti di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione dell’ente competente in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.
Art. 13
Impianti di risalita di proprietà pubblica
1. Gli impianti di risalita di proprietà pubblica, qualora non siano gestiti direttamente dall’ente proprietario, possono essere affidati in gestione a soggetti terzi nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.
2. L’ente pubblico proprietario può realizzare e/o gestire l’impianto anche attraverso la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di risalita per la mobilità turistico-sportiva, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).Art. 14
Istanza di autorizzazione unica alla realizzazione dell’impianto di risalita
1. La realizzazione degli impianti di risalita, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione in conformità agli strumenti territoriali e urbanistici.
2. Il soggetto interessato presenta all’ente competente istanza di autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, corredata dal progetto esecutivo degli impianti a firma del tecnico progettista dell'intervento complessivo e controfirmato dal richiedente.
3. Il progetto di cui al comma 2 contiene:
a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
b) le caratteristiche tecniche degli impianti;
c) l’indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;
d) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
e) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura dell’impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell’ammontare della cauzione di cui all’articolo 15, comma 6;
f) una relazione concernente la conformità dell’impianto agli strumenti territoriali e urbanistici, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;
g) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;
h) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo dell’opera, il piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;
i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.
Art. 15
Autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di risalita
1. L’ente competente, in caso di una pluralità di istanze, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) titolari delle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l’impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;
b) concessionari titolari di impianti esistenti nell’area sciabile e prioritariamente a loro raggruppamenti;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste comunque presenti nell’area e prioritariamente a loro raggruppamenti;
d) concessionari titolari di impianti revocati ai sensi dell’articolo 21;
e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
g) altri soggetti privati.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione unica, procede alla contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari, della sicurezza, infrastrutture e trasporti.
3. Per il rilascio dell’autorizzazione unica, l’ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della l. 241/1990 . Acquisisce inoltre, ove necessario, il nulla osta di cui all’
articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
della l. 241/1990 . Acquisisce inoltre, ove necessario, il nulla osta di cui all’
articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).4. L'autorizzazione unica è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Se il progetto riguarda un impianto che, in esito a verifica di assoggettabilità ai sensi della parte II, allegato IV, numero 7, lettera c),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sia assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, l’autorizzazione alla realizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’
articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 .
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sia assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, l’autorizzazione alla realizzazione è rilasciata nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’
articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 .6. Qualora il rilascio dell’autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell’area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura dell’impianto, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.
Art. 16
Autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita
1. Gli impianti di risalita possono essere aperti al pubblico previa presentazione all’ente competente di istanza di autorizzazione.
2. L’istanza di autorizzazione di cui al comma 1 riporta gli estremi dei seguenti documenti:
a) nulla osta tecnico da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) provvedimento di autorizzazione di cui all’articolo 15;
c) certificato di collaudo ed esito delle verifiche dell'impianto qualora previste;
d) documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3;
e) qualora previsto, del regolamento di esercizio di cui all’
articolo 102 del d.p.r. 753/1980 redatto da un tecnico abilitato.
articolo 102 del d.p.r. 753/1980 redatto da un tecnico abilitato.3. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto, nonché all’attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni è comunque previsto l’obbligo di segnalare, alla partenza di ciascun impianto, le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. Inoltre, l’ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria dell’impianto.
4. La durata dell’autorizzazione è commisurata alla durata della vita tecnica dell’impianto, in conformità a quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 (Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune).
5. Il rinnovo dell’autorizzazione, in relazione alla durata della vita tecnica dell’impianto, segue l’iter previsto dal presente articolo.
6. Il gestore comunica all’ente competente l’esito delle revisioni effettuate in ottemperanza alla normativa statale vigente.
Art. 17
Apertura al pubblico degli impianti di risalita
1. L'apertura al pubblico degli impianti di risalita si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia e sicurezza.
2. A ogni impianto sono preposti i soggetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili).
3. I prezzi e gli orari per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal gestore tenendo conto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione e sono comunicati all’ente che ha rilasciato detta autorizzazione almeno quindici giorni prima della loro applicazione. In caso di impianti di proprietà pubblica, i prezzi e gli orari sono applicati previa approvazione da parte dell’ente proprietario.
4. I prezzi, gli orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti sono portati a conoscenza del pubblico a cura del gestore sia esponendole in modo visibile sia con modalità telematiche.
Art. 18
Varianti degli impianti esistenti
1. Le varianti agli impianti di risalita consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto, e non finalizzate a ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione all’ente competente.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe sono considerate varianti costruttive, alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



