Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41
Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
CAPO II
Piste da sci
Art. 4
Caratteristiche tecniche e utilizzo delle piste
1. Per la definizione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipologie di pista, della relativa segnalazione del grado di difficoltà, delle modalità di delimitazione, nonché per gli obblighi dei gestori si applicano le disposizioni di cui al
capo II del d.lgs. 40/2021 .
capo II del d.lgs. 40/2021 .2. Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili sono stabilite nel
capo III del d.lgs. 40/2021 .
capo III del d.lgs. 40/2021 .3. Ai fini dell’utilizzo delle piste da parte di persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui al
capo IV del d.lgs. 40/2021 .
capo IV del d.lgs. 40/2021 .Art. 5
Personale operante nell’area sciabile attrezzata
1. Il gestore dell’impianto di risalita individua il direttore delle piste, che può coincidere con il gestore stesso.
2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all’
articolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021 .
articolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021 .3. Il direttore delle piste deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;
b) assenza di condanne penali che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
c) conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue “QCER” – C2);
d) specifica qualificazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione realizzato nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), il cui standard professionale e formativo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale;
e) esperienza almeno triennale in attività connesse alla gestione e all’esercizio delle piste.
4. Il direttore delle piste abilitato in altre regioni in applicazione della normativa di riferimento è riconosciuto anche in Regione Toscana.
Art. 6
Monitoraggio degli infortuni sulle piste
1. I gestori, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla direzione regionale competente in materia di sanità l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci, indicando, ove possibile, la dinamica dell’accaduto.
2. La Regione, ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , trasmette annualmente i dati di cui al comma 1 al Ministero della salute.
articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 , trasmette annualmente i dati di cui al comma 1 al Ministero della salute.3. La Giunta regionale, qualora i dati raccolti evidenzino piste o tratti di piste a elevata frequenza di infortuni, può prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza dandone comunicazione all’ente competente.
Art. 7
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative sono esercitate dal comune nel cui territorio insiste la pista o l’impianto di risalita. Nel caso in cui sia interessato il territorio di più comuni le funzioni amministrative sono esercitate in forma associata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 16. Tale settore può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).
3. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, il settore regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dal comune competente una relazione tecnica, redatta a cura del soggetto interessato all’opera e asseverata da un professionista abilitato, corredata dagli elaborati grafici.
Art. 8
Autorizzazione unica alla realizzazione delle piste
1. L’ente competente autorizza la realizzazione di nuove piste e di raccordi, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie in conformità con gli strumenti territoriali e urbanistici.
2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per piste e impianti di risalita ad esse collegati non compresi nelle aree sciabili attrezzate.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l’autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste stesse. L’impianto di risalita può consistere anche in un nastro trasportatore da autorizzare secondo la normativa statale di riferimento.
4. Nel caso di utilizzo delle piste all’interno di un itinerario sciistico che prevede sci fuori-pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche, l’autorizzazione può essere rilasciata anche se non sono presenti impianti di risalita.
Istanza di autorizzazione alla realizzazione delle piste
1. Il richiedente presenta al comune competente istanza di autorizzazione per le opere di cui all’articolo 8, comma 1, corredata dal progetto dell’opera a firma di un tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente medesimo.
2. Il progetto di cui al comma 1 contiene:
a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) l’indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
c) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall’intervento;
d) la proposta di rimessa in pristino dell’area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell’ammontare del deposito cauzionale di cui all’articolo 11, comma 4;
e) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l’elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;
f) il piano finanziario da cui risulti l’ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l’eventuale individuazione di stralci funzionali.
3. All’istanza di autorizzazione è inoltre allegata la documentazione necessaria per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto.
Art. 10
Rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste
1. L’ente competente, in caso di una pluralità di domande, osserva i seguenti criteri di priorità:
a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l’autorizzazione;
b) concessionario dell’impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;
c) titolari di autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci revocate ai sensi dell’articolo 21;
d) richiedente l’autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell’impianto a fune ad essa collegato;
e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l’autorizzazione;
f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;
g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio.
2. L’ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l’autorizzazione:
a) verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti territoriali e urbanistici;
b) verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;
c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;
d) acquisisce dalle altre amministrazioni competenti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni necessari per la realizzazione dell’opera. A tal fine l’ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, quali, in particolare, quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari e di sicurezza.
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, quali, in particolare, quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari e di sicurezza.3. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
Art. 11
Autorizzazione all’esercizio della pista
1. L’interessato presenta all’ente competente istanza di autorizzazione all’esercizio della pista corredata dalla documentazione amministrativa e contabile dalla quale risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3.
2. L’ente competente autorizza l’esercizio della pista dopo aver verificato:
a) la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi di soccorso previsti dalle disposizioni del
d.lgs. 40/2021 ;
d.lgs. 40/2021 ;c) la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell’investimento realizzato per la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 3.
3. L’autorizzazione detta le prescrizioni relative all’esercizio e alla manutenzione della pista. Fra le prescrizioni l’ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria e le modalità di utilizzo della pista per l’esercizio di altri sport anche in periodi di non innevamento.
4. Qualora il rilascio dell’autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell’area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura della pista, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall’ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



