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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

CAPO I
Norme generali
Art. 1
Aree sciabili attrezzate
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali), per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 , le aree sciabili attrezzate sono quelle individuate nella deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1259 (Individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’Sito esternoart. 4 comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali").
3. La ricognizione di cui al comma 2, corredata dai relativi riferimenti cartografici, è aggiornata sulla base di eventuali variazioni che gli enti competenti di cui all’articolo 8 sono tenuti a comunicare alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 agosto di ogni anno.
4. È consentita la fruizione delle aree sciabili attrezzate per gli sport praticati in assenza di neve e comunque diversi da quelli invernali, nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali.
Art. 2
Pianificazione delle aree sciabili attrezzate
1. La pianificazione delle aree sciabili attrezzate si sviluppa nel quadro dei principi, degli strumenti e dei procedimenti dettati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. La Regione, in relazione alla pianificazione delle aree sciabili attrezzate, indica nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso per la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle aree montane e di un uso consapevole del territorio regionale, definendo le regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio, nonché definendo le regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici del territorio.
3. La provincia, nel rispetto e in conformità con il PIT-PPR, indica nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) indirizzi specifici per lo sviluppo, la ristrutturazione, il potenziamento delle piste esistenti e delle relative infrastrutture e per l’individuazione di nuove aree sciabili.
4. Il comune, nel rispetto del PIT-PPR e del PTC di riferimento, disciplina, individua e definisce le aree sciabili attrezzate all’interno del piano strutturale (PS) e del piano operativo (PO). In attuazione del PO, il comune approva quanto attiene alle aree sciabili attrezzate all’interno del piano attuativo di cui agli articoli 107 e seguenti della l.r. 65/2014 .
5. Negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate è disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale ed estivo, quali i nastri trasportatori.
6. In caso di aree che interessano più territori comunali, gli strumenti di pianificazione sono il piano strutturale intercomunale (PSI) e il piano operativo intercomunale (POI).
7. L’individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico.
Art. 3
Misure di sostegno dei comprensori sciistici
1. Per il sostegno dei comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico, non solo invernale, della montagna toscana, la Regione interviene negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure specifiche, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Ai fini del presente articolo, i comprensori sciistici della Toscana sono i seguenti:
a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
3. Possono essere oggetto di sostegno, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati, sia gli investimenti sia gli oneri connessi al funzionamento degli impianti e delle piste da sci, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) e della normativa sugli aiuti di Stato, tenuto conto che le aree interessate rientrano nella definizione di interesse prettamente locale. L’ente pubblico beneficiario di contributi per investimenti su impianti di proprietà, in caso di concessione a privati della relativa gestione, commisura il canone concessorio all'incremento del valore e alla redditività degli impianti stessi.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli già previsti dall’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.