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Legge regionale 31 luglio 2025, n. 41

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

Art. 28
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti pubblici è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con gli stanziamenti, della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
2. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno di investimenti su beni non di proprietà pubblica è autorizzata per l’anno 2026 la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
3. Per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati al sostegno delle spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici, è autorizzata per l’anno 2026(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026.(1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

4. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2025 – 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00;
anno 2026
- in diminuzione, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00
- in aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 1.000.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 500.000,00.
5. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 3 destinati a soggetti privati per il sostegno agli oneri di funzionamento rimane assicurato dagli stanziamenti di cui all’articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022).
6. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.