Legge regionale 30 luglio 2025, n. 40
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in particolare, l’articolo 13;
Vista la
legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);Vista la
legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);Vista la
legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno);Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
Vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 2016, n. 72/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali di affezione”);
Vista la nota prot. n. 10549 del 13 settembre 2023 con cui il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non esprimere il parere obbligatorio;
Considerato che:
1. In Italia, esiste una crescente sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali e, in particolare modo, di quelli definiti di “affezione”. Con la presente legge si consente che le ceneri degli animali di affezione siano tumulati nello stesso luogo di sepoltura dei rispettivi proprietari;
Approva la presente legge
Art. 1
Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/2004
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è aggiunto il seguente:
“
2. bis La presente legge disciplina le modalità per la tumulazione delle ceneri degli animali di
affezione all’interno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari.
”.Art. 2
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 29/2004
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:
“
Art. 4 ter - Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione
1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale “normativa in materia di sanità animale”, alla
legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.
legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.2. L’attività di cui al comma 1, deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.
”.Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione regionale 2025-2026-2027.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

