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Legge regionale 30 luglio 2025, n. 40

Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

Art. 2
Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 29/2004
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 29/2004 è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione
1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale “normativa in materia di sanità animale”, alla Sito esternolegge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.
2. L’attività di cui al comma 1, deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.