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Legge regionale 30 luglio 2025, n. 39

Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 agosto 2025

Art. 3
Definizione degli obiettivi generali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2015
1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) definisce gli obiettivi generali dell’azione della Regione in relazione ai patti territoriali di cui all’articolo 2 e indica le condizioni per l'attuazione dei patti stessi, in rapporto alle complessive finalità di cui all'articolo 1 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).
2. La Regione, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità corrispondenti agli obiettivi generali di cui al comma 1, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del DEFR sul BURT.
3. Al comma 2, dell’articolo 8, della l.r. 1/2015 , dopo le parole: “
di cui all’allegato 4/1 del Sito esternod.lgs. 118/2011 , contiene
” sono inserite le seguenti: “
gli elementi di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2025, n. 39 (Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015 ) e,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.