Legge regionale 15 luglio 2025, n. 35
Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 66/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 11
Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 66/2008
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 66/2008 è inserito il seguente:
“
Art. 11 bis - Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità
1. L’unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) è un’articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
c) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo;
d) la persona con disabilità;
e) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
f) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. Partecipa alla UVMD anche la persona che facilita l’espressione della volontà e delle scelte della persona con disabilità, di cui all’
articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato.
articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato.3. Possono partecipare alla UVMD, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta dei componenti dell’UVMD di cui al comma 1, lettere a), b) e f), nonché al comma 4, lettere a) e b), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o il “caregiver” di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o il “caregiver” di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.
4. In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilità, partecipano altresì alla UVMD:
a) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 );
della legge 13 luglio 2015, n. 107 );b) un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'
articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge.
articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge.5. In ogni zona-distretto è costituita una UVMD con atto del direttore di zona di cui all’articolo 10, comma 3. Il coordinamento della UVMD è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVMD stessa scelto fra i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. La UVMD svolge le funzioni previste dal
capo III del d.lgs. 62/2024 e, in particolare:
capo III del d.lgs. 62/2024 e, in particolare:a) effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, tenendo conto anche dei desideri e delle aspettative della persona e definisce il profilo di funzionamento;
b) elabora il progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali fissando, in sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, il tempo massimo per l’erogazione delle prestazioni contenute nel progetto di vita;
c) effettua il monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi del progetto di vita, della efficacia degli interventi previsti e procede alla rivalutazione dei bisogni e degli obiettivi.
7. La partecipazione alla UVMD non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

