Legge regionale 15 luglio 2025, n. 35
Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 66/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 10
Unità di valutazione multidisciplinare. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 66/2008
1. L’articolo 11 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
“
Art. 11 - Unità di valutazione multidisciplinare
1. L’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
a) un medico di comunità;
b) un assistente sociale;
c) un infermiere professionale;
d) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione. La UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari. La UVM può ascoltare, su richiesta, le persone interessate dalla valutazione o i loro familiari, nonché i soggetti di cui all’
articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33 ), e riceverne memorie scritte.
articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5
della legge 23 marzo 2023, n. 33 ), e riceverne memorie scritte.3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 27, comma 7 e dall’
articolo 28, comma 7, del d.lgs. 29/2024 .
articolo 28, comma 7, del d.lgs. 29/2024 .4. La UVM è costituita con atto del direttore di zona di cui all'articolo 10, comma 3, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64.1 della l.r. 40/2005 . Il coordinamento della UVM è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
6. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
c) definisce il PAI di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle
prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l'indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAI con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione delle prestazioni contenute nel PAI;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAI e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
7. La partecipazione all’UVM non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

