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Legge regionale 15 luglio 2025, n. 35

Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 66/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 9
Il governo dell’accesso. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 66/2008
1. L’articolo 10 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Il governo dell'accesso
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all’allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM di cui all’articolo 11 o la UVMD di cui all’articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la
rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del “case manager”, quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l’attuazione del PAI di cui all’articolo 12 o del progetto di vita di cui all’articolo 12 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.