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Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33

Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Finalità e oggetto
Art. 1 - Finalità
chudere cartella CAPO II - Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
Art. 2 - Composizione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2002
Art. 3 - Indennità e rimborsi. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 22/2002
chudere cartella CAPO III - Difensore civico regionale
Art. 4 - Cause di incompatibilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2009
Art. 5 - Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 19/2009
chudere cartella CAPO IV - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 6 - Cause di incompatibilità. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2009
Art. 7 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 69/2009
Art. 8 - Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 69/2009
chudere cartella CAPO V - Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 9 - Cause d’incompatibilità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 26/2010
Art. 10 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2010
Art. 11 - Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 26/2010
chudere cartella CAPO VI - Compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale
Art. 12 - Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 1 della l.r. 64/2010
chudere cartella CAPO VII - Disposizioni di natura finanziaria
Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.