Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33
Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visti gli articoli 11, 55, 56, 57 dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);
Considerato quanto segue:
1. la stratificazione nel tempo di normative diverse, relative agli emolumenti da corrispondere ai titolari e ai componenti degli organismi esterni del Consiglio regionale, ha determinato difficoltà di interpretazione e applicazione di alcune delle disposizioni delle leggi che disciplinano il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM, il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
2. tenuto conto della diversità degli organismi stessi e delle esigenze connesse al perseguimento delle finalità istituzionali di ciascuno di essi, appare necessario provvedere alla revisione di alcune disposizioni della disciplina di tali organismi al fine di eliminare incoerenze e incongruenze e prevedere elementi di omogeneità e di semplificazione nella determinazione delle indennità e dei rimborsi spese;
3. il fine della presente legge è quello di introdurre nelle rispettive discipline parametri univoci per la determinazione della tipologia delle spese da ammettere a rimborso. Le indennità sono calcolate direttamente in valore percentuale in riferimento all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali, eliminando richiami ad altre disposizioni di legge;
4. si elimina per il Difensore civico regionale ed i Garanti il richiamo alla trattenuta del 17 per cento dell’indennità, prevista dalle rispettive singole leggi istitutive, secondo quanto stabilito dall’ articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta Regionale) per la corresponsione dell’assegno vitalizio ai consiglieri ma con riferimento al termine della IX legislatura. Dunque venuto meno il fondamento giuridico della trattenuta per i consiglieri si ritiene di provvedere in conseguenza eliminando il richiamo alla suddetta norma anche per il Difensore civico regionale e i Garanti;
5. si ritiene inoltre opportuno abrogare l’articolo 1 della l.r. 64/2010 che, in applicazione dell’
articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 , stabilisce la riduzione del 10 per cento dei compensi degli organismi richiamati dallo stesso articolo. Ai sensi delle disposizioni statali, i compensi, come risultanti da tale riduzione, non potevano essere aumentati fino al termine del 31 dicembre 2017, ormai ampiamente decorso;6. in conseguenza dell’abrogazione dei rimborsi spese relativi al trasferimento tra il luogo di residenza e la sede istituzionale dell’organismo, cosiddetta “casa-sede”, e fermo restando comunque il riconoscimento del diritto a rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali “missioni”, si ritiene necessario aggiornare l’importo delle indennità riconosciute ai titolari e ai componenti degli organismi esterni di cui alla presente legge;
7. contestualmente si interviene su una causa di incompatibilità stabilita per gli organismi monocratici attenuando l’incompatibilità assoluta con l’esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa, come peraltro già previsto da altre regioni e province autonome. Da tale incompatibilità, infatti, discende l’obbligo per l’organismo di sospendersi volontariamente da eventuali ordini professionali di appartenenza e di non poter dunque provvedere al versamento dei contributi volontari nel periodo di svolgimento dell’incarico, lasciando così un lungo periodo scoperto nell’ambito della posizione previdenziale maturata dal soggetto;
8. si prevede per i componenti del CORECOM, per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la possibilità di un secondo mandato, anche consecutivo.
Approva la presente legge
CAPO I
Finalità e oggetto
Art. 1
Finalità
1. Il Consiglio regionale, nel quadro delle competenze ad esso attribuite dallo Statuto, interviene al fine di semplificare ed uniformare la disciplina degli emolumenti previsti a favore dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), del Difensore civico regionale, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, delle cause d’incompatibilità prevista per gli organismi esterni monocratici, nonché per introdurre per gli stessi, ad eccezione del Difensore civico regionale, la possibilità di un secondo mandato.
CAPO II
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
Art. 2
Composizione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:
“
3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e possono essere rinominati per un secondo mandato, anche consecutivo.
”.Art. 3
Indennità e rimborsi. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 22/2002
1. L’articolo 27 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
“
Art. 27 - Indennità e rimborsi
1. Al Presidente è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 37,80 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al vicepresidente ed ai componenti è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 28,35 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
3. Ai componenti del CORECOM, che per lo svolgimento di missioni si recano in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché dalla sede del CORECOM, è dovuto il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
4. L’assenza a ciascuna seduta del CORECOM comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione di cui al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui l’assenza risulti motivata in relazione alla partecipazione, su delega del presidente, ad una concomitante attività istituzionale dello stesso CORECOM. In tal caso è onere del componente darne comunicazione a mezzo di posta elettronica alla segreteria del CORECOM prima dell’orario previsto per l’inizio della seduta.
”.CAPO III
Difensore civico regionale
Art. 4
Cause di incompatibilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
“
1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale e di qualunque altra funzione politica o amministrativa da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
”.Art. 5
Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 19/2009
1. L’articolo 27 l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 27 - Indennità e rimborsi spese
1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 76,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico che si reca in missione in località diverse da quella di residenza, ovvero da quella abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il difensore, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al Difensore civico la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
”.CAPO IV
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 6
Cause di incompatibilità. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2009
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), è sostituita dalla seguente:
“
b) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo12 della l.r. 5/2008 , nonché con cause di esclusione sopravvenuta.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 69/2009 è abrogato.
Art. 7
Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 69/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 69/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Il garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche consecutivo.
”.Art. 8
Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 69/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 69/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 - Indennità e rimborsi spese
1. Al garante è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al garante che si reca in missione in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il garante, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al garante la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
”.CAPO V
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 9
Cause d’incompatibilità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 26/2010
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), è sostituita dalla seguente:
“
b) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 5/2008 , nonché con cause di esclusione sopravvenuta.
”.Art. 10
Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2010
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 26/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Il garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche
consecutivo.
”.Art. 11
Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 26/2010
1. L’articolo 9 della l.r. 26/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Indennità e rimborsi spese
1. Al garante è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al garante che si reca in missione in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il garante, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al garante la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
”.CAPO VI
Compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale
Art. 12
Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 1 della l.r. 64/2010
1. L’
articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), è abrogato.
articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa), è abrogato.CAPO VII
Disposizioni di natura finanziaria
Art. 13
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione “, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

