Menù di navigazione

Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33

Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 9
Cause d’incompatibilità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 26/2010
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), è sostituita dalla seguente:
b) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 5/2008 , nonché con cause di esclusione sopravvenuta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.