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Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33

Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025

Art. 3
Indennità e rimborsi. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 22/2002
1. L’articolo 27 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Indennità e rimborsi
1. Al Presidente è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 37,80 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al vicepresidente ed ai componenti è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 28,35 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
3. Ai componenti del CORECOM, che per lo svolgimento di missioni si recano in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché dalla sede del CORECOM, è dovuto il rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
4. L’assenza a ciascuna seduta del CORECOM comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione di cui al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui l’assenza risulti motivata in relazione alla partecipazione, su delega del presidente, ad una concomitante attività istituzionale dello stesso CORECOM. In tal caso è onere del componente darne comunicazione a mezzo di posta elettronica alla segreteria del CORECOM prima dell’orario previsto per l’inizio della seduta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.