Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33
Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
Art. 2
Composizione. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:
“
3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e possono essere rinominati per un secondo mandato, anche consecutivo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

