Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33
Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
CAPO V
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 9
Cause d’incompatibilità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 26/2010
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), è sostituita dalla seguente:
“
b) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 5/2008 , nonché con cause di esclusione sopravvenuta.
”.Art. 10
Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2010
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 26/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Il garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche
consecutivo.
”.Art. 11
Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 26/2010
1. L’articolo 9 della l.r. 26/2010 è sostituito dal seguente:
“
Art. 9 - Indennità e rimborsi spese
1. Al garante è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al garante che si reca in missione in comuni diversi da quello di residenza, ovvero da quello abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il garante, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al garante la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

