Legge regionale 15 luglio 2025, n. 33
Disposizioni in merito al Comitato regionale per le comunicazioni, Difensore civico regionale, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 19/2009, 69/2009, 26/2010 e 64/2010.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 17 luglio 2025
CAPO III
Difensore civico regionale
Art. 4
Cause di incompatibilità. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale), è sostituito dal seguente:
“
1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale e di qualunque altra funzione politica o amministrativa da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nonché con cause di esclusione sopravvenuta. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
”.Art. 5
Indennità e rimborsi spese. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 19/2009
1. L’articolo 27 l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 27 - Indennità e rimborsi spese
1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile lorda di funzione pari al 76,65 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico che si reca in missione in località diverse da quella di residenza, ovvero da quella abituale di lavoro nonché al di fuori del comune ove ha sede il difensore, spetta il rimborso delle spese di trasporto, alloggio e vitto sostenute e documentate nella misura prevista per il trattamento di missione dei dirigenti regionali.
3. Le missioni all’estero sono autorizzate dell’Ufficio di presidenza del Consiglio.
4. Per lo svolgimento delle missioni è consentita al Difensore civico la possibilità di partire dal comune di residenza, se più vicino al comune di destinazione, e di utilizzare il mezzo proprio.
5. Per l’uso del mezzo proprio è riconosciuto il rimborso delle spese nella misura di euro 0,20 a chilometro. La distanza è calcolata in riferimento al percorso stradale, autostradale, marittimo o combinato più breve tra la località di partenza e la sede di destinazione. È riconosciuto il rimborso del pedaggio autostradale. Non sono riconosciuti rimborsi per spese di parcheggio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

