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Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2027





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno prevedere i casi in cui il sindaco può delegare il vicesindaco o un assessore comunale alla partecipazione della giunta dell’unione di comuni nei casi espressamente previsti dalla normativa regionale;


2. è necessario prevedere la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta di una unione di comuni, possa modificare gli ambiti di cui all’allegato A della l.r. 68/2011 , al fine di favorire l’ingresso nell’unione di un comune facente parte di un diverso ambito;


3. è necessario allineare le funzioni da considerare per la concessione dei contributi di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 con quelle che le unioni di comuni potranno esercitare per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 della medesima l.r. 68/2011 ;


4. è opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo ulteriori funzioni da considerare ai fini del requisito di accesso ai contributi, stabilendo in tale contesto che, a decorrere dal 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni, l’unione di comuni potrà accedere ai contributi se svolge le tre ulteriori funzioni stabilite dalla presente legge, introducendo, in maniera graduale, anche le ulteriori condizioni per incentivare le unioni di comuni che svolgono un numero di funzioni ulteriori rispetto al requisito minimo di accesso; in tale contesto, appare altresì opportuno introdurre, a decorrere dall’anno 2026, misure volte a garantire la stabilità organizzativa delle unioni di comuni ai fini della concessione dei contributi: la presente legge introduce quindi disincentivi sulle premialità per le unioni di comuni che non hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale e, infine, un limite al contributo concedibile pari al 90 per cento delle spese correnti sostenute dall’unione di comuni nell’anno precedente;


Approva la presente legge


Art. 1
Unione di comuni. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:
3 bis. Nelle deliberazioni con le quali la giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega
espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile ai sensi dell’articolo 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
”.
Art. 2
Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011
1. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “
tra i criteri possono essere previsti anche l’entità demografica e l’estensione territoriale;
”.
Art. 3
Norme generali. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 68/2011
1. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 68/2011 le parole: “
Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti.
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dall’articolo 24, comma 3 bis, dall’articolo 33, comma 1 bis, dall’articolo 36, comma 3 bis, e dall’articolo 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti.
”.
Art. 4
Giunta dell’unione. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
1. bis Nei casi di assenza temporanea, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
”.
Art. 5
Responsabili dei servizi. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 68/2011
1. l comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. I responsabili dei servizi dell'unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, nei casi in cui la legge prevede che determinati atti, attinenti a funzioni esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dai singoli comuni.
”.
Art. 6
Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011
1. Al comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “
, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto
” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “
Può altresì modificare gli ambiti in presenza della richiesta di un’unione di comuni qualora vi sia la volontà di ingresso nell’unione di un comune facente parte di un diverso ambito. In tal caso alla richiesta è allegata:
a) la deliberazione della giunta del comune nella quale sia espressa la volontà di aderire all’unione;
b) la deliberazione della giunta dell’unione, nella quale sia espressa volontà sull’accettazione della richiesta di adesione da parte del comune.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
4 bis Nelle deliberazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono evidenziate le funzioni che l’unione esercita per il comune, previa modifica statutaria dell’unione.
”.
Art. 7
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 , le parole: “
4), 4 bis).
” sono sostituite dalle seguenti: “
4), 4 bis), 4 ter), 4 quater), 4 quinquies).
” .
Art. 8
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
il seguente:
4 ter) a decorrere dall’anno 2026, non si applica il n. 4), e sono considerate distintamente le seguenti funzioni:
a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.
”.
4 quater) sportello unico per l’edilizia (SUE).
”.
4 quinquies) gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo l7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
1 bis. A decorrere dall’anno 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni di cui al comma 1, lettera b), l’unione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) sportello unico delle attività produttive;
b) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;
c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48.
” sono aggiunte le seguenti: “
A decorrere dall’anno 2026, i contributi non possono altresì essere concessi se l’unione non ha personale proprio o personale comandato dai comuni.
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è sostituito dal seguente:
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per almeno l’80 per cento dei comuni dell’unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7. A decorrere dall’anno 2027, il contributo è concedibile se l’unione esercita almeno due funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richieste per l'accesso ai contributi. A decorrere dall’anno 2028, il contributo è concedibile se l’unione esercita almeno tre funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi.
”.
7. Alla fine del comma 9 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “
A decorrere dall’anno 2026, il contributo del presente comma non è concesso se comunque l’unione non ha provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale.
”.
8. Dopo il comma 11 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
11 bis. A decorrere dall’anno 2026, i contributi del presente articolo non possono essere superiori al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall’unione nell’anno precedente; le risorse non assegnate sono ripartite in proporzione alle altre unioni di comuni.
”.
9. Al comma 12 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A.”
sono sostituite dalle seguenti: “
anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto o di un diverso ambito ottimale di protezione civile e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell’unione.
”.
Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.