Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31
Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2027
Art. 8
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Dopo il numero 4 bis) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto
il seguente:
“
4 ter) a decorrere dall’anno 2026, non si applica il n. 4), e sono considerate distintamente le seguenti funzioni:
a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.
”.2. Dopo il numero 4 ter) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
4 quater) sportello unico per l’edilizia (SUE).
”.3. Dopo il numero 4 quater) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
4 quinquies) gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo l7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“
1 bis. A decorrere dall’anno 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni di cui al comma 1, lettera b), l’unione deve svolgere le seguenti funzioni:
a) sportello unico delle attività produttive;
b) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;
c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
”.5. Al comma 3 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48.
” sono aggiunte le seguenti: “
A decorrere dall’anno 2026, i contributi non possono altresì essere concessi se l’unione non ha personale proprio o personale comandato dai comuni.
”.6. Il comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è sostituito dal seguente:
“
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per almeno l’80 per cento dei comuni dell’unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7. A decorrere dall’anno 2027, il contributo è concedibile se l’unione esercita almeno due funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richieste per l'accesso ai contributi. A decorrere dall’anno 2028, il contributo è concedibile se l’unione esercita almeno tre funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi.
”.7. Alla fine del comma 9 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “
A decorrere dall’anno 2026, il contributo del presente comma non è concesso se comunque l’unione non ha provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale.
”.8. Dopo il comma 11 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
“
11 bis. A decorrere dall’anno 2026, i contributi del presente articolo non possono essere superiori al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall’unione nell’anno precedente; le risorse non assegnate sono ripartite in proporzione alle altre unioni di comuni.
”.9. Al comma 12 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “
anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A.”
sono sostituite dalle seguenti: “
anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto o di un diverso ambito ottimale di protezione civile e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell’unione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

