Menù di navigazione

Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2027

Art. 6
Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011
1. Al comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “
, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto
” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “
Può altresì modificare gli ambiti in presenza della richiesta di un’unione di comuni qualora vi sia la volontà di ingresso nell’unione di un comune facente parte di un diverso ambito. In tal caso alla richiesta è allegata:
a) la deliberazione della giunta del comune nella quale sia espressa la volontà di aderire all’unione;
b) la deliberazione della giunta dell’unione, nella quale sia espressa volontà sull’accettazione della richiesta di adesione da parte del comune.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
4 bis Nelle deliberazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono evidenziate le funzioni che l’unione esercita per il comune, previa modifica statutaria dell’unione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.