Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31
Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2027
Art. 4
Giunta dell’unione. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente:
“
1. bis Nei casi di assenza temporanea, per l’adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

