Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31
Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2027
Art. 1
Unione di comuni. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:
“
3 bis. Nelle deliberazioni con le quali la giunta dell’unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega
espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile ai sensi dell’articolo 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune, previa verifica dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

