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Legge regionale 18 giugno 2025, n. 31

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto Sito esternol’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto ;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;


Considerato quanto segue:


1. è opportuno prevedere i casi in cui il sindaco può delegare il vicesindaco o un assessore comunale alla partecipazione della giunta dell’unione di comuni nei casi espressamente previsti dalla normativa regionale;


2. è necessario prevedere la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta di una unione di comuni, possa modificare gli ambiti di cui all’allegato A della l.r. 68/2011 , al fine di favorire l’ingresso nell’unione di un comune facente parte di un diverso ambito;


3. è necessario allineare le funzioni da considerare per la concessione dei contributi di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 con quelle che le unioni di comuni potranno esercitare per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 della medesima l.r. 68/2011 ;


4. è opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo ulteriori funzioni da considerare ai fini del requisito di accesso ai contributi, stabilendo in tale contesto che, a decorrere dal 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni, l’unione di comuni potrà accedere ai contributi se svolge le tre ulteriori funzioni stabilite dalla presente legge, introducendo, in maniera graduale, anche le ulteriori condizioni per incentivare le unioni di comuni che svolgono un numero di funzioni ulteriori rispetto al requisito minimo di accesso; in tale contesto, appare altresì opportuno introdurre, a decorrere dall’anno 2026, misure volte a garantire la stabilità organizzativa delle unioni di comuni ai fini della concessione dei contributi: la presente legge introduce quindi disincentivi sulle premialità per le unioni di comuni che non hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale e, infine, un limite al contributo concedibile pari al 90 per cento delle spese correnti sostenute dall’unione di comuni nell’anno precedente;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.