Legge regionale 18 giugno 2025, n. 30
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 4, l’articolo 36 e l’
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a) e n), dello Statuto;
Vista la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea;
Visto il
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 );
Considerato quanto segue:
1. gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;
2. la Regione Toscana promuove la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al “dumping” contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali;
3. è necessario pertanto promuovere misure idonee a garantire un livello retributivo adeguato ed attuale ai lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale;
4. al fine di garantire il perseguimento di tali obiettivi, nelle more dell’approvazione di un’adeguata normativa nazionale in tale ambito, è necessario procedere alla modifica della l.r. 18/2019 , disciplinando gli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
5. l’intervento consente di ritenere superata la previsione dell’articolo 6 bis inserito dalla l.r. 7/2023 , assorbendone i principi ispiratori come enunciati nel preambolo di quest’ultima;
Approva la presente legge
Art. 1
Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell’articolo 6.1 nella l.r. 18/2019 .
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 ), è inserito il seguente:
“
Art. 6.1 - Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale
1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società “in house”, siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.
”.Art. 2
Disposizione transitoria relativa all’applicazione dell’articolo 6.1. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 18/2019
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 18/2019 è inserito il seguente:
“
Art. 17 bis - Disposizione transitoria relativa all’applicazione dell’articolo 6.1
1. La disposizione dell’articolo 6.1 si applica alle procedure ad evidenza pubblica avviate a decorrere dalla sua entrata in vigore.
”.Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all’
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019 );
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019 );Art. 4
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 18/2019
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 18/2019 è inserito il seguente:
“
Art. 17 ter - Clausola valutativa.
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia dell’introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 6.1.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:
a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per età, per genere e per data di assunzione;
b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;
c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialità istituito, nonché le eventuali criticità riscontrate nella raccolta dei dati.
3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere a) e b), compatibilmente con la loro disponibilità, a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.
”.Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

