Legge regionale 18 giugno 2025, n. 30
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2025
Art. 4
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 18/2019
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 18/2019 è inserito il seguente:
“
Art. 17 ter - Clausola valutativa.
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia dell’introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 6.1.
2. A tal fine, entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:
a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per età, per genere e per data di assunzione;
b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;
c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialità istituito, nonché le eventuali criticità riscontrate nella raccolta dei dati.
3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere a) e b), compatibilmente con la loro disponibilità, a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

