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Legge regionale 18 giugno 2025, n. 29

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 27 giugno 2025

Art. 1
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015
1. L’articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa di ciascun consigliere ai sensi dell’articolo 23 dello
Statuto che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.