Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );Vista la
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);Visto il
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
della
legge 5 agosto 2022, n. 118 );Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);Visto il
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);Visto il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);Vista la
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);Visto il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'
articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 );Vista la
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);Visto il
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );Visto il
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);Vista la
legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);Visto il
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR “PNC”, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41 ;Visto il
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);Vista la
legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);Visto il
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);Visto il
decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'
articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 );Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);
Vista legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 );
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID- 19)
Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Vista la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 );
Vista la legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
Vista la legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 );
Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);
Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
Vista la legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I, capo I (Procedimento elettorale):
1. la recente sentenza della Corte costituzionale 3/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’
articolo 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell’
articolo 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005 , nella parte in cui non prevedono, per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni regionali. È quindi necessario prevedere nella l.r. 74/2004 che, con atto della Giunta regionale, siano definite le modalità di sottoscrizione digitale della presentazione delle candidature e delle liste alle elezioni regionali per gli elettori affetti da patologie invalidanti;Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione e personale):
2. nella l.r. 1/2009 si introducono delle disposizioni di adeguamento a quanto previsto dalla normativa statale vigente in tema di accesso alla qualifica dirigenziale e si ridefiniscono parzialmente alcune disposizioni contenute nel capo VII nonché le modalità per il computo del limite dei compensi derivanti da attività extra impiego, in coerenza con quanto prevede il
d.lgs. 36/2023 ;3. al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa in un’ottica di contenimento della spesa, nella l.r. 1/2009 si inserisce una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga di un anno dell’efficacia delle graduatorie concorsuali della Regione vigenti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;
Per quanto concerne il titolo I, capo III (Nomine degli organi amministrativi):
4. è opportuna la riformulazione di un articolo della l.r. 5/2008 , che può essere fonte di dubbi interpretativi, al fine di evitare problemi di tipo applicativo;
5. è necessario modificare un articolo della l.r. 5/2008 per fornire chiarimenti applicativi a una fattispecie in materia di nomine ove vi sia concorrenza di disposizioni statali e regionali;
Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Partecipazioni regionali):
6. è necessario allineare il testo di un articolo della l.r. 20/2008 a quello che lo precede affinché abbiano la medesima formulazione;
Per quanto concerne il titolo I, capo V (Avvocatura regionale):
7. è opportuna la riformulazione di un articolo della l.r. 63/2005 al fine di un miglior coordinamento testuale;
Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Tributi):
8. è necessario adeguare la l.r. 31/2005 a sopravvenute disposizioni statali e abrogare alcune disposizioni della stessa l.r. 31/2005 e della l.r. 2/1971 per porre fine alle incertezze applicative che si sono determinate a seguito dei ripetuti interventi normativi del legislatore nazionale;
Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Demanio e patrimonio):
9. al fine di disciplinare in modo univoco e coordinare le procedure della l.r. 77/2004 , anche con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre il limite di spesa di euro 150.000,00, sui beni immobili in uso al Consiglio regionale, si rende necessario definire una programmazione concordata tra Giunta regionale e Consiglio regionale dei suddetti interventi, che consentirà di definire priorità e risorse;
10. è necessario chiarire la disciplina che si applica al rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale operando, nella l.r. 77/2004 , un rinvio alla normativa regionale vigente in materia e stabilire che la procedura di trasferimento dei beni del demanio regionale in favore di altri enti pubblici territoriali deve essere disciplinata con legge regionale;
Per quanto concerne il titolo I, capo VIII (Contratti):
11. è necessario prevedere le modalità per la sostituzione del responsabile unico di progetto (RUP) per i casi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle relative funzioni modificando a tale scopo la l.r. 15/2024 ;
Per quanto concerne il titolo I, capo IX (Toscana diffusa e autonomie locali):
12. è necessario adeguare la l.r. 68/2011 in tema di condizioni di accesso ai contributi alle unioni dei comuni alle sopravvenute disposizioni nazionali relative ai requisiti di interoperabilità per lo svolgimento delle procedure amministrative degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);
13. in attuazione di impegni con il Governo sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell’istruttoria tecnica da parte degli uffici ministeriali, è necessario apportare due modifiche ad articoli della l.r. 11/2025 ;
Per quanto concerne il titolo I, capo X (Affari istituzionali):
14. è necessario correggere alcuni errori materiali contenuti nella l.r. 23/2007 , verificatisi in occasione dell’ultima modifica intervenuta sulla medesima con l.r. 46/2024 , nonché un errore materiale presente in quest’ultima legge;
Per quanto concerne il titolo I, capo XI (Bilancio):
15. è necessario correggere un errore materiale relativo a un importo contenuto nella l.r. 77/2017 e due errori materiali contenuti nella l.r. 59/2024 , il primo relativo a un importo e il secondo a un titolo di spesa;
Per quanto concerne il titolo II, capo I (Turismo):
16. è necessaria una modifica terminologica nella disposizione della l.r. 61/2024 relativa al turismo accessibile per conformarsi al
d.lgs. 62/2024 , modifica per la quale è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;17. è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 relativa alla definizione del marchio “destinazione toscana” per chiarire che si tratta di una semplice indicazione geografica e non di un marchio collettivo identificativo di un prodotto o di un processo. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;
18. è necessario integrare, nella l.r. 61/2024 , la composizione della Consulta permanente del turismo in osservanza alla
l. 18/2009 . Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;19. al fine di evitare dubbi interpretativi, nella l.r. 61/2024 si prevede espressamente che nei “marina resort” siano consentiti la sosta e il pernottamento di diportisti esclusivamente all'interno delle “proprie” unità da diporto. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge; si provvede inoltre a eliminare la previsione di una nuova tipologia di unità da diporto, cosiddetta “house boat”, in quanto non prevista dall’
articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'
articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;20. è necessario riallineare alcune disposizioni della l.r. 61/2024 relative agli alberghi diffusi in coerenza con la previsione secondo cui gli alloggi che compongono l’albergo diffuso possono avere esclusivamente destinazione d’uso turistico-ricettiva;
21. al fine di una corretta applicazione delle relative sanzioni amministrative, è necessario esplicitare nella l.r. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni alla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva, di stabilimento balneare e di agenzia di viaggi;
22. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 61/2024 riguardante una disposizione di rinvio alla normativa statale in materia di classificazione;
23. al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti delle strutture ricettive che osservano l’apertura stagionale, è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 che disciplina la sospensione dell’attività;
24. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario introdurre nella l.r. 61/2024 un obbligo di comunicazione per le variazioni dei dati e delle informazioni dichiarati nella comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, per la sospensione e per la cessazione dell’attività stessa;
25. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario esplicitare nella l.r. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni dei dati della SCIA di locazione turistica in forma imprenditoriale e prevedere l’obbligo di comunicazione per la sospensione dell’attività stessa. Inoltre è necessario, per dare efficacia alle previsioni degli obblighi inerenti alle locazioni turistiche, introdurre una sanzione residuale per la violazione di obblighi non altrimenti sanzionati;
26. al fine di correggere un mero errore materiale, è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 che fissa le sanzioni comminate in caso di omessa comunicazione dei dati;
27. al fine di chiarire che l’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio è valida su tutto il territorio nazionale, si interviene nella l.r. 61/2024 introducendo questa specificazione. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;
28. al fine di evitare sovrapposizioni con l’attività di guida turistica, è necessario modificare la disposizione della l.r. 61/2024 che definisce l’attività di guida ambientale. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;
29. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie della l.r. 61/2024 in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) continuano ad applicarsi alle strutture ricettive extra-alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale già abilitate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 61/2024 , nonché le sanzioni per l’inadempimento;
30. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso della l.r. 61/2024 , quali disposizioni della l.r. 86/2016 continuano ad applicarsi agli alberghi diffusi già abilitati alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 61/2024 , nonché le sanzioni per l’inadempimento;
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Concessioni demaniali marittime):
31. Si interviene sulla l.r. 31/2016 per modificare la disposizione, introdotta dalla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016 ), che riconosce un “favor” ad alcuni tipi di imprese nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime. Ciò al fine di renderla coerente con la nuova formulazione del principio del “favor” ad alcuni tipi di impresa adottata dal
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 2024, n. 166 . Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge regionale.Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio):
32. è necessario allineare le disposizioni della l.r. 62/2018 relative ai requisiti di accesso per il commercio su area pubblica alla
l. 214/2023 ;Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Pesca):
33. è necessario modificare i riferimenti legislativi nella l.r. 7/2005 di uno dei requisiti per l’iscrizione all’elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche al fine di adeguarli al
d.lgs. 117/2017 ;Per quanto concerne il titolo II, capo V (Servizio fitosanitario):
34. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 37/2024 riguardante una disposizione di rinvio interno;
Per quanto concerne il titolo III, capo I (Sanità):
35. è opportuno abrogare una disposizione della l.r. 38/2007 in materia di ricorso agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza in quanto già implicitamente abrogata a seguito di modifiche intervenute nell’ordinamento regionale;
36. è necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 40/2005 per assicurare una maggiore aderenza alle previsioni
del
d.lgs. 502/1992 in materia di remunerazione delle funzioni assistenziali e per correggere alcune disposizioni lacunose o imprecise;37. al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale (SSR) e l’efficienza amministrativa in un’ottica di contenimento della spesa, si inserisce nella l.r. 40/2005 una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti delle aziende e degli enti del SSR per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. L’efficacia delle graduatorie, in analogia con l’impianto previsto dalla legge regionale 11 aprile 2025, n. 22 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale), viene prorogata fino all’approvazione delle nuove graduatorie concorsuali concernenti i profili professionali interessati dalla predetta proroga e, comunque, non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge;
38. è necessario esplicitare che al personale che opera nelle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente corrispondente alla attività svolta.
Per quanto concerne il titolo III, capo II (Sport) e capo III (Politiche sociali):
39. è opportuno intervenire sulla l.r. 21/2015 per finalità di completezza della disciplina e di coordinamento normativo tra la disposizione che ha recentemente introdotto la definizione di “palestra della salute”, da una parte, e le norme recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge e le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti dall’altra;
40. sono necessarie modifiche terminologiche alla l.r. 11/2025 e alla l.r. 17/2025 per conformarsi al
d.lgs. 62/2024 , a seguito delle segnalazioni del Ministro per le disabilità e dei relativi impegni sottoscritti dal Presidente della Giunta;Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell’ambiente):
41. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella l.r. 10/2010 , con particolare riguardo:
˗ all’entrata in vigore del
d.lgs. 36/2023 , nuovo codice dei contratti, e alle modifiche al
d.lgs. 152/2006 in materia di ottemperanza alle condizioni ambientali, nonché di proroga di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, introdotte dal
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 , e dal
decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 dicembre 2024, n. 191 ;˗ alla necessità di richiamare, anche con riferimento agli oneri istruttori, le procedure di VIA che si svolgono nel procedimento unico per i progetti riguardanti le fonti energetiche rinnovabili, introdotto nella l.r. 10/2010 dalla legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da
fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 ), in attuazione
del
d.l. 13/2023 convertito dalla
l. 41/2023 , in deroga alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’
articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 ;Per quanto concerne il titolo IV, capo II:
• con riferimento alla sezione I (Consorzi di bonifica):
42. è necessario adeguare la disposizione della l.r. 79/2012 sul trattamento economico dei direttori generali dei consorzi di bonifica a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2009 , nel quale, a seguito di una modifica intervenuta con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 63 (Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005), non è più presente il criterio dell’omogeneità, rimettendo la determinazione del trattamento economico stesso all’assemblea consortile;
43. è necessario adeguare la disposizione della l.r. 79/2012 in tema di detenzione, da parte dei consorzi di bonifica, di partecipazioni in società a partecipazione pubblica, a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che individua alcuni casi in cui tale partecipazione è possibile;• con riferimento alla sezione II (Protezione civile):
44. al fine di evitare una duplicazione di attività, in coerenza con i principi del
d.lgs. 1/2018 sulla semplificazione ed efficacia dell'attività in emergenza, si stabilisce, come peraltro avviene già nella prassi, che, qualora vi sia la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, non si dia seguito allo stato di emergenza regionale, che sarà assorbito dalle procedure nazionali. Solo ove l'estensione territoriale dello stato di emergenza nazionale non coincida completamente con quella dell'emergenza regionale, è consentito al Presidente della Giunta regionale, quale autorità di protezione civile, di confermare e applicare la normativa regionale di emergenza ai territori regionali esclusi. Si adegua, inoltre, il termine per la definizione del piano degli interventi da parte della Giunta regionale a quello previsto dalla normativa nazionale;Per quanto concerne il titolo IV, capo III:
• con riferimento alla sezione I (Edilizia):
45. è necessario riallineare alcune disposizioni contenute nella l.r. 5/2010 alla disciplina dei titoli edilizi di cui alla l.r. 65/2014 , alla quale viene fatto rinvio per l'individuazione del regime amministrativo applicabile agli interventi di recupero dei sottotetti;
• con riferimento alla sezione II (Pianificazione territoriale e urbanistica):
46. in tema di monitoraggio da parte dell'osservatorio paritetico della pianificazione, è opportuna l’eliminazione di una disposizione dell'articolo 54 della l.r. 65/2014 , che, a distanza di diversi anni di attuazione, appare un inutile e irragionevole duplicato della disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 5, della medesima legge;
47. è opportuno semplificare, nella l.r. 65/2014 , il recepimento dei progetti di paesaggio da parte dei comuni, nella considerazione che detti strumenti sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie per gli atti di governo del territorio e costituiscono attuazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)/piano paesaggistico regionale (PPR);
48. è inoltre opportuno, data la complessità legata alla riorganizzazione territoriale e amministrativa dei comuni derivanti da fusioni, prevedere per questi ultimi una specifica disposizione all’interno della l.r. 31/2020 ;
Per quanto concerne il titolo V, capo I (Istruzione):
49. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 32/2002 in tema di risorse dei comuni per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
50. si adegua un articolo della l.r. 32/2002 al disposto dell’
articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 eliminando la titolarità delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio delle province per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico;51. il Ministero dell’istruzione e del merito ha segnalato che gli interventi regionali inerenti alla programmazione dell’offerta di istruzione sul territorio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2025 possono interferire con l’autonomia delle istituzioni scolastiche. È quindi opportuno, per evitare possibili dubbi interpretativi, intervenire sul medesimo articolo con una precisazione;
52. è necessario modificare due articoli della l.r. 32/2002 per richiamare alcuni principi contenuti nel piano nuove competenze-transizioni, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 marzo 2024 (Piano nuove competenze-transizioni), in attuazione della missione 7, riforma 5, del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui le regioni sono tenute a conformarsi entro il terzo trimestre del 2025;
Per quanto concerne il titolo V, capo II (Formazione e sistema regionale per l’impiego):
53. si modifica un articolo della l.r. 32/2002 che fa riferimento all’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), in quanto, a seguito di una riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale Agenzia è stata soppressa a far data dal 1° marzo 2024;
Per quanto concerne il titolo VI, capo I (Disposizioni finali):
54. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
TITOLO I
Affari istituzionali, bilancio e patrimonio
CAPO I
Procedimento elettorale
Art. 1
Sottoscrizione digitale. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 74/2004
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 201 4, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito, nella sezione III del capo I, il seguente:
“
Art. 4 bis - Sottoscrizione digitale
1. La Giunta regionale definisce le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per i casi in cui l’elettrice o l’elettore possono esercitare il voto domiciliare ai sensi
del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 22 , e per i casi in cui sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, secondo e terzo periodo,
del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle modalità di dichiarazione in forma verbale per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.
”.CAPO II
Organizzazione e personale
Art. 2
Sostituzione del direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
della medesima direzione
” sono soppresse.Art. 3
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
”.2. Al comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 le parole: “
comma 1 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis
”.3. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 sexies. Nell’ambito della riserva di cui ai commi 2 bis e 2 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali autorizzate, la Regione può indire procedure comparative, riservate al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Le procedure tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Art. 4
Adeguamenti in tema di limiti al conferimento dell’incarico di direttore a soggetti esterni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
o dell'articolo 18 bis, comma 1,
” sono soppresse.Art. 5
Limiti dei compensi per le attività extra impiego. Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009
1. Il comma 9 dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 6
Limiti dei trattamenti economici. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 le parole: “
responsabili delle strutture di minore complessità
” sono sostituite dalle seguenti: “determinato dalla deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, in misura inferiore a quello spettante ai responsabili di settore di maggiore complessità
”.Art. 7
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato. Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 74 bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 74 ter - Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa, nell’ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato indette dalla Regione Toscana, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2026, è prorogata di un anno.
”.Art. 8
Dirigente con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 4/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è sostituto dal seguente:
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 9
Attività extra impiego del personale. Modifiche all’articolo 27 ter della l.r. 4/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 27 ter della l.r. 4/2008 le parole: “
le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 e 34, comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “le competenze autorizzatorie da queste richiamate
”.CAPO III
Nomine degli organi amministrativi
Art. 10
Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
1. comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
“
8 bis. I soggetti di cui al comma 8 individuano:
a) i candidati in modo autonomo oppure nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4;
b) i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
”.Art. 11
Requisiti professionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 5/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla
normativa vigente e dagli ordinamenti degli enti interessati. In caso di coesistenza di disposizioni statali e regionali le disposizioni statali prevalgono su quelle regionali.
CAPO IV
Partecipazioni regionali
Art. 12
Esercizio delle prerogative di socio nelle società. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 20/2008 le parole: “
dell’assessore delegato
” sono sopresse.CAPO V
Avvocatura regionale
Art. 13
Attribuzioni dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005
1. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è abrogata.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. L’Avvocato generale, con proprio atto, stabilisce:
a) le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui al comma 3, lettera d);
b) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
”.CAPO VI
Tributi
Art. 14
Tributi propri della Regione. Abrogazione degli articoli 16, 26 e 30 della l.r. 2/1971
1. Gli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), sono abrogati.
Art. 15
Modalità di presentazione e requisiti dell’istanza. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:
1. L’istanza d’interpello è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo telematico o informatico secondo quanto previsto all’
articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 16
Avviso di accertamento. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 31/2005
2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 31/2005 dopo le parole: “
la
quantificazione
” sono inserite le seguenti: “delle sanzioni,
”.3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 31/2005 è abrogato.
Art. 17
Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 10 della l.r. 31/2005 è abrogato.
Art. 18
Autotutela. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 13 - Autotutela
1. In materia di autotutela si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 quater e 10 quinquies
della
l. 212/2000 .
”.Art. 19
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. In materia di rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
”.Art. 20
Effetti della decadenza. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 31/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 31/2005 le parole: “
o dell’articolo 16, comma 6,
” sono soppresse.Art. 21
Termini per l’esecutività dei ruoli per i tributi regionali. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 31/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 31/2005 le parole: “
articolo 25 del d.p.r. 602/1973 ”.
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento di cui all’articolo 8 e l’atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi
” sono sostituite dalle seguenti: “entro i termini di cui all’
articolo 25 del d.p.r. 602/1973 ”.Art. 22
Sistema informativo tributario regionale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 31/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 31/2005 dopo la parola: “
stabiliti
” sono inserite le seguenti: “dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e
”.CAPO VII
Demanio e patrimonio
Art. 23
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2004
1. Al comma 1 ter dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “
Legge forestale della Toscana), dopo le parole: “Al di fuori di questi casi,
” sono inserite le seguenti: “previa programmazione annuale degli interventi di manutenzione concordata fra il dirigente del Consiglio regionale e il direttore della Giunta regionale competenti,
”.Art. 24
Utilizzazione dei beni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 77/2004
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 77/2004 sono aggiunte le parole: “
Per il rilascio delle concessioni sulle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale trovano applicazione le procedure disciplinate dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e
degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).
”.Art. 25
Alienabilità dei beni regionali. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 77/2004
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 77/2004 sono aggiunte le parole: “
Il trasferimento dei beni demaniali e le sue modalità sono disciplinati con legge regionale.
”.CAPO VIII
Contratti
Art. 26
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 ), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l’intera durata dell’impedimento:
a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente può sostituire il RUP;
b) nei casi di cui al comma 2, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del primo periodo del comma 2.
”.CAPO IX
Toscana diffusa e autonomie locali
Art. 27
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 bis dell’articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è abrogato.
Art. 28
Diritto alla salute e inclusione sociale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2025
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), le parole: “
nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva
” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche
”.2. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2025 sono aggiunte le parole: “, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste.
Art. 29
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 11/2025 è aggiunto il seguente:
4 bis. Dall’attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
CAPO X
Affari istituzionali
Art. 30
Parte terza. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 23/2007
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è abrogata.
Art. 31
Banche dati e protezione dei dati personali. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2007
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono
disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al comma 5.
Art. 32
Validità degli atti pubblicati. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 46/2024
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 ), le parole: “
dell’articolo 1
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 2.
”.CAPO XI
Bilancio
Art. 33
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
euro 77.300.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 77.380.000,00
”.Art. 34
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 59/2024
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: “
euro 4.324.102,05
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.424.102,05
”.Art. 35
Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 59/2024
1. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 59/2024 le parole: “
Titolo 1 “Spese correnti
” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo 2 “Spese in conto capitale
”.TITOLO II
Attività produttive e pesca
CAPO I
Turismo
Art. 36
Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 61/2024
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: “
persone disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità
”.Art. 37
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 61/2024
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 61/2024 , le parole: “
le comunità d'ambito turistico
” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico
”.Art. 38
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 61/2024
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 61/2024 è sostituita dalla seguente:
“
del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
e) la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l’applicazione
del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'
articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 );
”.Art. 39
Consulta permanente del turismo. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie
”.Art. 40
Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 61/2024
1. Alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 61/2024 , le parole: “
le comunità d'ambito turistico
” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico
”.Art. 41
Marina resort. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 61/2024 , dopo le parole: “
di diportisti all'interno delle
” è inserita la seguente: “proprie
”.2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 61/2024 è abrogato.
Art. 42
Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 61/2024
1. Al comma 10 dell’articolo 47 della l.r. 61/2024 , le parole: “
sia destinazione d'uso residenziale sia
” sono sostituite dalle seguenti: “destinazione d'uso
”.2. Al comma 11 dell’articolo 47 della l.r. 61/2024 , le parole: “
della struttura principale, ubicata
” sono sostituite dalle seguenti: “dello stabile principale, ubicato
”.Art. 43
Esercizio dell'attività di struttura ricettiva. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 44
Classificazione. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell' articolo 51 della l.r. 61/2024 le parole: "
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
legge 29 luglio 2014, n. 106 " sono sostituite dalle seguenti: "f
articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
legge 29 dicembre 2021, n. 233 ”.
in conformità a quanto previsto dall'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 " sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'
articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233 ”.Art. 45
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
per le strutture ricettive con apertura annuale, e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale
”.Art. 46
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
comunica al comune,
” sono inserite le seguenti: “contestualmente all’inizio dell’attività locativa,
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi.
”.3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.
”.Art. 47
Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.3. Dopo il comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
5 bis. La sospensione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi.
”.Art. 48
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 61/2024
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 61/2024 è aggiunta la seguente:
“
c bis) nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
”.Art. 49
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 66 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 50
Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 61/2024
Art. 51
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”. 2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”. 3.Alla fine del comma 6 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 52
Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 83 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
dal comune,
” sono inserite le seguenti: “con validità su tutto il territorio nazionale,
”.Art. 53
Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 61/2024 le parole: “
la storia e le tradizioni culturali
” sono sostituite dalle seguenti: “le tradizioni locali
”.Art. 54
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
previgenti disposizioni
” sono inserite le seguenti: “di cui, rispettivamente, all’articolo 55, comma 4 e all'articolo 56, comma 4
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell’attività. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 57 della presente legge.
”.Art. 55
Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
secondo le disposizioni
” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 21, comma 2 e all’articolo 22, commi 2 e 5
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’
articolo 22, comma 5, della l.r. 86/2016 , si applica la sanzione di cui all’articolo 57, comma 4, della presente legge.
”. “
2. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso residenziale.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
dei relativi alloggi
” sono inserite le seguenti: “e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune
”.Art. 56
Inserimento di partizioni di livello superiore nella l.r. 61/2024
1. Prima dell’articolo 58 nel titolo III della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Locazioni turistiche
”. 2. Prima dell’articolo 65 nel titolo IV della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I -
Stabilimenti balneari
”. 3. Prima dell’articolo 72 nel titolo V della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Obblighi di comunicazione e di pubblicità
”. 4. Prima dell’articolo 91 nel titolo VII della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Trasporto turistico
”. 5. Prima dell’articolo 138 nel titolo IX della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Vigilanza e controllo
”. 6. Prima dell’articolo 139 nel titolo X della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Norme transitorie, finali ed abrogazioni
”.CAPO II
Concessioni demaniali marittime
Art. 57
Criteri per le concessioni demaniali marittime. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2016 (1)
Abrogato
CAPO III
Commercio
Art. 58
Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 62/2018
1. L’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
“
Art. 11 - Requisiti di onorabilità
1. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5,
del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
”.Art. 59
Requisiti professionali. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2018
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
“
del
d.lgs. 59/2010
1. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis,
del
d.lgs. 59/2010 .
”.2. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 62/2018 le parole: “
articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 ”.
di cui al comma 1, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 ”.CAPO IV
Pesca
Art. 60
Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 7/2005
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è sostituita dalla seguente:
“
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
a) essere iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) previsto dall’
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
”.CAPO V
Servizio fitosanitario
Art. 61
Sanzioni. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “
lettera l
” sono sostituite dalle seguenti: “lettera j)
”.TITOLO III
Sanità, sport e politiche sociali
CAPO I
Sanità
Art. 62
Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza. Abrogazione dell’articolo 45 bis della l.r. 38/2007
1. L’articolo 45 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è abrogato.
Art. 63
Fondo sanitario regionale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2005
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono aggiunte le parole: “
e dell’ISPRO
”.2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
del
d. lgs. 502/1992
b) fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui all’articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d. lgs. 502/1992 , individuate dalla Giunta regionale, comprensivi di quelli individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, per specifici programmi;
”.3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
b bis) fondi per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;
”.Art. 64
Determinazione del fabbisogno finanziario. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 40/2005 le parole “
e dell’ESTAR di cui all’articolo 100
” sono sostituite dalle seguenti: “e degli altri enti del servizio sanitario regionale
”;Art. 65
Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 la parola: “
individuate
” è sostituita dalla seguente: “comprese
”.2. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 le parole: “
del
d.lgs. 502/1992 ”.
per lo sviluppo dei servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d.lgs. 502/1992 ”.Art. 66
Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende ospedaliero-universitarie
” sono inserite le seguenti: “e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
”. 2. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 le parole: “
del
d.lgs. 502/1992 ”.
fondi per lo sviluppo dei
servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “fondi per il
finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d.lgs. 502/1992 ”.Art. 67
Collegio sindacale. Nomina e funzionamento. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole: “
Ministero del tesoro
” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’economia e delle finanze
”.Art. 68
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato. Inserimento dell’articolo 142 quaterdecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 142 quaterdecies - Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l’efficienza amministrativa, nell’ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato indette da aziende ed enti del servizio sanitario regionale è prorogata, per ciascun profilo professionale, fino all’approvazione delle nuove graduatorie concorsuali dei relativi profili professionali interessati e, comunque, non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente articolo.
”.Art. 69
Requisiti per l’accreditamento istituzionale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 51/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Al personale delle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente all’oggetto dell’attività svolta.
”CAPO II
Sport
Art. 70
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 21/2015
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è aggiunta la seguente:
“
articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021
d bis) requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, di cui all’articolo 7 bis, in conformità a quanto statuito dall'
articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021 .
”.Art. 71
Funzioni amministrative di controllo e vigilanza. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 21/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2015 le parole: “
per l’attività ludico-motoria-ricreativa
” sono sostituite dalle seguenti: “ai requisiti di cui
”.2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 21/2025 le parole: “
per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa
” sono soppresse.Art. 72
Attività sportiva. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/2025
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 11/2025 le parole: “
i diversamente abili
” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità
”.CAPO III
Politiche sociali
Art. 73
Misure di sostegno finanziario. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2025
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali), le parole: “
portatori di disabilità
” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità
”.TITOLO IV
Tutela dell’ambiente, difesa del suolo e governo del territorio
CAPO I
Tutela dell’ambiente
Art. 74
Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010
1. All’alinea del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), le parole: "
articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
dall'
articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
" sono sostituite dalle seguenti: "dall'
articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)
".Art. 75
Oneri istruttori. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
alle procedure di cui al presente
titolo
” sono sostituite dalle seguenti: “alle procedure di VIA di cui al presente titolo e di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.Art. 76
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 sono inserite le parole: “
Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
1 bis. Per i progetti in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applica l’articolo 73 quinquies.
”.Art. 77
Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 10/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 10/2010 la parola: “
prescrizioni
” è sostituita dalle seguenti: “condizioni ambientali
” e le parole “dell’articolo 19, comma 8,
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 19, comma 7,
”.Art. 78
Proroga dei termini. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
In attuazione
” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 19, comma 10 e
”.2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 , sono aggiunte le parole: “
, nonché alle operazioni di collaudo oppure di certificazione della regolare esecuzione.
”.Art. 79
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 .
1. L’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
“
Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
1. Ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza della Regione aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal
decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
della
legge 5 agosto 2022, n. 118 ), avviati dopo l’entrata in vigore del presente articolo, si applica l’articolo 9 del medesimo decreto.
”.Art. 80
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
del
d.lgs. 387/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “
d.lgs. 190/2024 ”.
12, comma 4,
del
d.lgs. 387/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “9 del
d.lgs. 190/2024 ”.2. Al comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024
A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della positiva verifica di completezza formale dell’istanza di cui all’
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024 ,
”.Art. 81
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024
A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di
cui all’articolo
13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024 ,
”.2. Al comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
del
d.lgs. 387/2003 ”, sono sostituite dalle seguenti: “
d. lgs. 190/2024 ”.”
12, comma 4,
del
d.lgs. 387/2003 ”, sono sostituite dalle seguenti: “9 del
d. lgs. 190/2024 ”.”Art. 82
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA. Sostituzione dell’articolo 73 quinquies della l.r.10/2010
1. L'articolo 73 quinquies della l.r.10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 73 quinquies - Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’
articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
della
legge 5 agosto 2022, n. 118 ), soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del
d. lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AUE ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all’articolo 13 quinquies della medesima l.r. 39/2005 .
articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
della
legge 5 agosto 2022, n. 118 ), soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del
d. lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AUE ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all’articolo 13 quinquies della medesima l.r. 39/2005 .2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
articolo 23, comma 1, del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell’
articolo 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’
articolo 9 del d.
lgs. 190/2024 .
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito denominata “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell’
articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24
del medesimo
d. lgs. 152/2006 , una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;
b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla
parte seconda, titolo III, del d. lgs. 152/2006 e dal titolo III della presente legge;
c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi
dell’
articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006 . Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall’
articolo 9, comma 7, del d. lgs 190/2024 .
7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell’
articolo 24, comma 5, del d. lgs 152/2006 .
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’
articolo 14, comma 1, della l. 241/1990 , oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell’AUE.
9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall’
articolo 19 del d. lgs.152/2006 e dell’
articolo 48 della l.r. 10/2010 . Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.
11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell’
articolo 9, comma 14, del d. lgs. 190/2024 richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all’
articolo 13 ter della l.r. 39/2005 :
a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi
dell’
articolo 25 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 50;
b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità
regionale è svolto ai sensi dell’
articolo 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 48.”.
CAPO II
Difesa del suolo
SEZIONE I
Consorzi di bonifica
Art. 83
Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012
1. Al comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), le parole: “
che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze
” sono soppresse.Art. 84
Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all’ articolo 23 bis della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
d.lgs. 175/2016 ”.
ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo
d.lgs. 175/2016 ”.SEZIONE II
Protezione civile
Art. 85
Stato di emergenza regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 45/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:
“
2 bis. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
”, 2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 è inserito il seguente:
“
2 ter. È fatta salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l’estensione territoriale di cui al comma 1.
”. 3. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “, entro sessanta giorni
”.CAPO III
Governo del territorio
SEZIONE I
Edilizia
Art. 86
Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: “
dell’articolo 135, comma 2, lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “” e le parole: “e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale
” sono soppresse.2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:
“
In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’
articolo 134, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.SEZIONE II
Pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 87
Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.
Art. 88
Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
concorrono,
” sono inserite le seguenti: “i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e
”.Art. 89
Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l’approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico
”.Art. 90
Progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 le parole: “
delle province, della città metropolitana e dei comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “o urbanistica
”.2. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.
”.3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all’articolo 32.
”.Art. 91
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è inserito il seguente:
“
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi.
”.TITOLO V
Istruzione, formazione e sistema regionale per l’impiego
CAPO I
Istruzione
Art. 92
Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 bis dell’articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
risorse statali
” sono sostituite dalle seguenti: “risorse proprie
”.Art. 93
Funzioni e compiti delle Province e della città metropolitana. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 sono aggiunte le seguenti parole: “
e della città
metropolitana
”.2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
Le province
” sono inserite le seguenti: “e la città metropolitana
” e le parole: “per le iniziative concernenti il diritto allo studio
scolastico e
” sono soppresse. Dopo le parole: “provinciali
” sono inserite le seguenti: “e del piano della città metropolitana
”.3. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
alle province
” sono inserite le seguenti: “e alla Città metropolitana
”.Art. 94
Educazione e istruzione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2025
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 11/2025 sono aggiunte le parole: “
, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse
”.CAPO II
Formazione e sistema regionale per l’impiego
Art. 95
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002 .
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 , dopo le parole: “
lungo l’intero arco della vita,
” sono inserite le seguenti: “anche attraverso il riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali,
”.Art. 96
Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002 .
1. All’inizio dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono inserite le parole: “
Al fine di contrastare il disallineamento tra le professionalità e le competenze richieste dalle imprese e
quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile,
”. 2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell’offerta di lavoro “labour market intelligence
””.Art. 97
Funzioni della Regione nel sistema regionale per l’impiego. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. La lettera k) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è abrogata.
TITOLO VI
Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni finali
Art. 98
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 99
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



