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Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025

Art. 82
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA. Sostituzione dell’articolo 73 quinquies della l.r.10/2010
1. L'articolo 73 quinquies della l.r.10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 73 quinquies - Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), Sito esternodella Sito esternolegge 5 agosto 2022, n. 118 ), soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del Sito esternod. lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AUE ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all’articolo 13 quinquies della medesima l.r. 39/2005 .
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’
Sito esternoarticolo 9 del d. Sito esternolgs. 190/2024
.
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito denominata “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell’
Sito esternoarticolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006
, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24
Sito esternodel medesimo Sito esternod. lgs. 152/2006
, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;
b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla
Sito esternoparte seconda, titolo III, del d. lgs. 152/2006
e dal titolo III della presente legge;
c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 9, comma 7, del d. lgs 190/2024
.
7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 24, comma 5, del d. lgs 152/2006
.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 241/1990
, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell’AUE.
9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs.152/2006
e dell’
articolo 48 della l.r. 10/2010
. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.
11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 9, comma 14, del d. lgs. 190/2024
richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all’
articolo 13 ter della l.r. 39/2005
:
a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 25 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 50;
b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità
regionale è svolto ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 48.”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.