Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
Art. 81
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024
A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di
cui all’articolo
13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’
articolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024 ,
”.2. Al comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
del
d.lgs. 387/2003 ”, sono sostituite dalle seguenti: “
d. lgs. 190/2024 ”.”
12, comma 4,
del
d.lgs. 387/2003 ”, sono sostituite dalle seguenti: “9 del
d. lgs. 190/2024 ”.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



