Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
Art. 3
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
”.2. Al comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 le parole: “
comma 1 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis
”.3. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 sexies. Nell’ambito della riserva di cui ai commi 2 bis e 2 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali autorizzate, la Regione può indire procedure comparative, riservate al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Le procedure tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



