Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
Art. 24
Utilizzazione dei beni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 77/2004
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 77/2004 sono aggiunte le parole: “
Per il rilascio delle concessioni sulle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale trovano applicazione le procedure disciplinate dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e
degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



