Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
Art. 1
Sottoscrizione digitale. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 74/2004
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 201 4, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito, nella sezione III del capo I, il seguente:
“
Art. 4 bis - Sottoscrizione digitale
1. La Giunta regionale definisce le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per i casi in cui l’elettrice o l’elettore possono esercitare il voto domiciliare ai sensi
del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 22 , e per i casi in cui sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, secondo e terzo periodo,
del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle modalità di dichiarazione in forma verbale per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



