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Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la Sito esternolegge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), Sito esternodella Sito esternolegge 5 agosto 2022, n. 118 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 );


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);


Vista la Sito esternolegge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR “PNC”, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 aprile 2023, n. 41 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);


Vista legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l’articolo 13;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);


Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID- 19)


Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);


Vista la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 );


Vista la legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);


Vista la legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 );


Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);


Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Vista la legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali);


Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo I, capo I (Procedimento elettorale):


1. la recente sentenza della Corte costituzionale 3/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell’Sito esternoarticolo 2, comma 6, del d.lgs. 82/2005 , nella parte in cui non prevedono, per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni regionali. È quindi necessario prevedere nella l.r. 74/2004 che, con atto della Giunta regionale, siano definite le modalità di sottoscrizione digitale della presentazione delle candidature e delle liste alle elezioni regionali per gli elettori affetti da patologie invalidanti;


Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione e personale):


2. nella l.r. 1/2009 si introducono delle disposizioni di adeguamento a quanto previsto dalla normativa statale vigente in tema di accesso alla qualifica dirigenziale e si ridefiniscono parzialmente alcune disposizioni contenute nel capo VII nonché le modalità per il computo del limite dei compensi derivanti da attività extra impiego, in coerenza con quanto prevede il Sito esternod.lgs. 36/2023 ;


3. al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa in un’ottica di contenimento della spesa, nella l.r. 1/2009 si inserisce una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga di un anno dell’efficacia delle graduatorie concorsuali della Regione vigenti per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;


Per quanto concerne il titolo I, capo III (Nomine degli organi amministrativi):


4. è opportuna la riformulazione di un articolo della l.r. 5/2008 , che può essere fonte di dubbi interpretativi, al fine di evitare problemi di tipo applicativo;


5. è necessario modificare un articolo della l.r. 5/2008 per fornire chiarimenti applicativi a una fattispecie in materia di nomine ove vi sia concorrenza di disposizioni statali e regionali;


Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Partecipazioni regionali):


6. è necessario allineare il testo di un articolo della l.r. 20/2008 a quello che lo precede affinché abbiano la medesima formulazione;


Per quanto concerne il titolo I, capo V (Avvocatura regionale):


7. è opportuna la riformulazione di un articolo della l.r. 63/2005 al fine di un miglior coordinamento testuale;


Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Tributi):


8. è necessario adeguare la l.r. 31/2005 a sopravvenute disposizioni statali e abrogare alcune disposizioni della stessa l.r. 31/2005 e della l.r. 2/1971 per porre fine alle incertezze applicative che si sono determinate a seguito dei ripetuti interventi normativi del legislatore nazionale;


Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Demanio e patrimonio):


9. al fine di disciplinare in modo univoco e coordinare le procedure della l.r. 77/2004 , anche con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre il limite di spesa di euro 150.000,00, sui beni immobili in uso al Consiglio regionale, si rende necessario definire una programmazione concordata tra Giunta regionale e Consiglio regionale dei suddetti interventi, che consentirà di definire priorità e risorse;


10. è necessario chiarire la disciplina che si applica al rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale operando, nella l.r. 77/2004 , un rinvio alla normativa regionale vigente in materia e stabilire che la procedura di trasferimento dei beni del demanio regionale in favore di altri enti pubblici territoriali deve essere disciplinata con legge regionale;


Per quanto concerne il titolo I, capo VIII (Contratti):


11. è necessario prevedere le modalità per la sostituzione del responsabile unico di progetto (RUP) per i casi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle relative funzioni modificando a tale scopo la l.r. 15/2024 ;


Per quanto concerne il titolo I, capo IX (Toscana diffusa e autonomie locali):


12. è necessario adeguare la l.r. 68/2011 in tema di condizioni di accesso ai contributi alle unioni dei comuni alle sopravvenute disposizioni nazionali relative ai requisiti di interoperabilità per lo svolgimento delle procedure amministrative degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);


13. in attuazione di impegni con il Governo sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell’istruttoria tecnica da parte degli uffici ministeriali, è necessario apportare due modifiche ad articoli della l.r. 11/2025 ;


Per quanto concerne il titolo I, capo X (Affari istituzionali):


14. è necessario correggere alcuni errori materiali contenuti nella l.r. 23/2007 , verificatisi in occasione dell’ultima modifica intervenuta sulla medesima con l.r. 46/2024 , nonché un errore materiale presente in quest’ultima legge;


Per quanto concerne il titolo I, capo XI (Bilancio):


15. è necessario correggere un errore materiale relativo a un importo contenuto nella l.r. 77/2017 e due errori materiali contenuti nella l.r. 59/2024 , il primo relativo a un importo e il secondo a un titolo di spesa;


Per quanto concerne il titolo II, capo I (Turismo):


16. è necessaria una modifica terminologica nella disposizione della l.r. 61/2024 relativa al turismo accessibile per conformarsi al Sito esternod.lgs. 62/2024 , modifica per la quale è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


17. è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 relativa alla definizione del marchio “destinazione toscana” per chiarire che si tratta di una semplice indicazione geografica e non di un marchio collettivo identificativo di un prodotto o di un processo. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


18. è necessario integrare, nella l.r. 61/2024 , la composizione della Consulta permanente del turismo in osservanza alla Sito esternol. 18/2009 . Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


19. al fine di evitare dubbi interpretativi, nella l.r. 61/2024 si prevede espressamente che nei “marina resort” siano consentiti la sosta e il pernottamento di diportisti esclusivamente all'interno delle “proprie” unità da diporto. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge; si provvede inoltre a eliminare la previsione di una nuova tipologia di unità da diporto, cosiddetta “house boat”, in quanto non prevista dall’Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


20. è necessario riallineare alcune disposizioni della l.r. 61/2024 relative agli alberghi diffusi in coerenza con la previsione secondo cui gli alloggi che compongono l’albergo diffuso possono avere esclusivamente destinazione d’uso turistico-ricettiva;


21. al fine di una corretta applicazione delle relative sanzioni amministrative, è necessario esplicitare nella l.r. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni alla segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva, di stabilimento balneare e di agenzia di viaggi;


22. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 61/2024 riguardante una disposizione di rinvio alla normativa statale in materia di classificazione;


23. al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti delle strutture ricettive che osservano l’apertura stagionale, è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 che disciplina la sospensione dell’attività;


24. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario introdurre nella l.r. 61/2024 un obbligo di comunicazione per le variazioni dei dati e delle informazioni dichiarati nella comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, per la sospensione e per la cessazione dell’attività stessa;


25. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario esplicitare nella l.r. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni dei dati della SCIA di locazione turistica in forma imprenditoriale e prevedere l’obbligo di comunicazione per la sospensione dell’attività stessa. Inoltre è necessario, per dare efficacia alle previsioni degli obblighi inerenti alle locazioni turistiche, introdurre una sanzione residuale per la violazione di obblighi non altrimenti sanzionati;


26. al fine di correggere un mero errore materiale, è necessario intervenire sulla disposizione della l.r. 61/2024 che fissa le sanzioni comminate in caso di omessa comunicazione dei dati;


27. al fine di chiarire che l’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio è valida su tutto il territorio nazionale, si interviene nella l.r. 61/2024 introducendo questa specificazione. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


28. al fine di evitare sovrapposizioni con l’attività di guida turistica, è necessario modificare la disposizione della l.r. 61/2024 che definisce l’attività di guida ambientale. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;


29. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie della l.r. 61/2024 in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) continuano ad applicarsi alle strutture ricettive extra-alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale già abilitate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 61/2024 , nonché le sanzioni per l’inadempimento;


30. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso della l.r. 61/2024 , quali disposizioni della l.r. 86/2016 continuano ad applicarsi agli alberghi diffusi già abilitati alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 61/2024 , nonché le sanzioni per l’inadempimento;


Per quanto concerne il titolo II, capo II (Concessioni demaniali marittime):


31. Si interviene sulla l.r. 31/2016 per modificare la disposizione, introdotta dalla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016 ), che riconosce un “favor” ad alcuni tipi di imprese nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime. Ciò al fine di renderla coerente con la nuova formulazione del principio del “favor” ad alcuni tipi di impresa adottata dal Sito esternodecreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 novembre 2024, n. 166 . Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge regionale.


Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio):


32. è necessario allineare le disposizioni della l.r. 62/2018 relative ai requisiti di accesso per il commercio su area pubblica alla Sito esternol. 214/2023 ;


Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Pesca):


33. è necessario modificare i riferimenti legislativi nella l.r. 7/2005 di uno dei requisiti per l’iscrizione all’elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche al fine di adeguarli al Sito esternod.lgs. 117/2017 ;


Per quanto concerne il titolo II, capo V (Servizio fitosanitario):


34. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 37/2024 riguardante una disposizione di rinvio interno;


Per quanto concerne il titolo III, capo I (Sanità):


35. è opportuno abrogare una disposizione della l.r. 38/2007 in materia di ricorso agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza in quanto già implicitamente abrogata a seguito di modifiche intervenute nell’ordinamento regionale;


36. è necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 40/2005 per assicurare una maggiore aderenza alle previsioni Sito esternodel Sito esternod.lgs. 502/1992 in materia di remunerazione delle funzioni assistenziali e per correggere alcune disposizioni lacunose o imprecise;


37. al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale (SSR) e l’efficienza amministrativa in un’ottica di contenimento della spesa, si inserisce nella l.r. 40/2005 una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti delle aziende e degli enti del SSR per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. L’efficacia delle graduatorie, in analogia con l’impianto previsto dalla legge regionale 11 aprile 2025, n. 22 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale), viene prorogata fino all’approvazione delle nuove graduatorie concorsuali concernenti i profili professionali interessati dalla predetta proroga e, comunque, non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge;


38. è necessario esplicitare che al personale che opera nelle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente corrispondente alla attività svolta.


Per quanto concerne il titolo III, capo II (Sport) e capo III (Politiche sociali):


39. è opportuno intervenire sulla l.r. 21/2015 per finalità di completezza della disciplina e di coordinamento normativo tra la disposizione che ha recentemente introdotto la definizione di “palestra della salute”, da una parte, e le norme recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge e le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti dall’altra;


40. sono necessarie modifiche terminologiche alla l.r. 11/2025 e alla l.r. 17/2025 per conformarsi al Sito esternod.lgs. 62/2024 , a seguito delle segnalazioni del Ministro per le disabilità e dei relativi impegni sottoscritti dal Presidente della Giunta;


Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell’ambiente):


41. è necessario adeguare all’evoluzione della normativa nazionale intervenuta la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella l.r. 10/2010 , con particolare riguardo:

˗ all’entrata in vigore del Sito esternod.lgs. 36/2023 , nuovo codice dei contratti, e alle modifiche al Sito esternod.lgs. 152/2006 in materia di ottemperanza alle condizioni ambientali, nonché di proroga di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, introdotte dal Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 , e dal Sito esternodecreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 13 dicembre 2024, n. 191 ;

˗ alla necessità di richiamare, anche con riferimento agli oneri istruttori, le procedure di VIA che si svolgono nel procedimento unico per i progetti riguardanti le fonti energetiche rinnovabili, introdotto nella l.r. 10/2010 dalla legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da

fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010 ), in attuazione Sito esternodel Sito esternod.l. 13/2023 convertito dalla Sito esternol. 41/2023 , in deroga alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’Sito esternoarticolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 ;


Per quanto concerne il titolo IV, capo II:


• con riferimento alla sezione I (Consorzi di bonifica):


42. è necessario adeguare la disposizione della l.r. 79/2012 sul trattamento economico dei direttori generali dei consorzi di bonifica a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2009 , nel quale, a seguito di una modifica intervenuta con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 63 (Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005), non è più presente il criterio dell’omogeneità, rimettendo la determinazione del trattamento economico stesso all’assemblea consortile;


43. è necessario adeguare la disposizione della l.r. 79/2012 in tema di detenzione, da parte dei consorzi di bonifica, di partecipazioni in società a partecipazione pubblica, a quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che individua alcuni casi in cui tale partecipazione è possibile;


• con riferimento alla sezione II (Protezione civile):


44. al fine di evitare una duplicazione di attività, in coerenza con i principi del Sito esternod.lgs. 1/2018 sulla semplificazione ed efficacia dell'attività in emergenza, si stabilisce, come peraltro avviene già nella prassi, che, qualora vi sia la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, non si dia seguito allo stato di emergenza regionale, che sarà assorbito dalle procedure nazionali. Solo ove l'estensione territoriale dello stato di emergenza nazionale non coincida completamente con quella dell'emergenza regionale, è consentito al Presidente della Giunta regionale, quale autorità di protezione civile, di confermare e applicare la normativa regionale di emergenza ai territori regionali esclusi. Si adegua, inoltre, il termine per la definizione del piano degli interventi da parte della Giunta regionale a quello previsto dalla normativa nazionale;


Per quanto concerne il titolo IV, capo III:


• con riferimento alla sezione I (Edilizia):


45. è necessario riallineare alcune disposizioni contenute nella l.r. 5/2010 alla disciplina dei titoli edilizi di cui alla l.r. 65/2014 , alla quale viene fatto rinvio per l'individuazione del regime amministrativo applicabile agli interventi di recupero dei sottotetti;


• con riferimento alla sezione II (Pianificazione territoriale e urbanistica):


46. in tema di monitoraggio da parte dell'osservatorio paritetico della pianificazione, è opportuna l’eliminazione di una disposizione dell'articolo 54 della l.r. 65/2014 , che, a distanza di diversi anni di attuazione, appare un inutile e irragionevole duplicato della disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 5, della medesima legge;


47. è opportuno semplificare, nella l.r. 65/2014 , il recepimento dei progetti di paesaggio da parte dei comuni, nella considerazione che detti strumenti sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie per gli atti di governo del territorio e costituiscono attuazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)/piano paesaggistico regionale (PPR);


48. è inoltre opportuno, data la complessità legata alla riorganizzazione territoriale e amministrativa dei comuni derivanti da fusioni, prevedere per questi ultimi una specifica disposizione all’interno della l.r. 31/2020 ;

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Istruzione):


49. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella l.r. 32/2002 in tema di risorse dei comuni per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;


50. si adegua un articolo della l.r. 32/2002 al disposto dell’Sito esternoarticolo 1, comma 85, della l. 56/2014 eliminando la titolarità delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio delle province per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico;


51. il Ministero dell’istruzione e del merito ha segnalato che gli interventi regionali inerenti alla programmazione dell’offerta di istruzione sul territorio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2025 possono interferire con l’autonomia delle istituzioni scolastiche. È quindi opportuno, per evitare possibili dubbi interpretativi, intervenire sul medesimo articolo con una precisazione;


52. è necessario modificare due articoli della l.r. 32/2002 per richiamare alcuni principi contenuti nel piano nuove competenze-transizioni, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 marzo 2024 (Piano nuove competenze-transizioni), in attuazione della missione 7, riforma 5, del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui le regioni sono tenute a conformarsi entro il terzo trimestre del 2025;


Per quanto concerne il titolo V, capo II (Formazione e sistema regionale per l’impiego):


53. si modifica un articolo della l.r. 32/2002 che fa riferimento all’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), in quanto, a seguito di una riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale Agenzia è stata soppressa a far data dal 1° marzo 2024;


Per quanto concerne il titolo VI, capo I (Disposizioni finali):


54. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.