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Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025

TITOLO IV
Tutela dell’ambiente, difesa del suolo e governo del territorio
CAPO I
Tutela dell’ambiente
Art. 74
Partecipazione. Raccordo con la l.r. 46/2013 . Modifiche all’articolo 42 della l.r. 10/2010
1. All’alinea del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), le parole: "
dall'
Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'
Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)
".
Art. 75
Oneri istruttori. Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 10/2010 le parole: “
alle procedure di cui al presente
titolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle procedure di VIA di cui al presente titolo e di cui agli articoli 73 bis e 73 quinquies
”.
Art. 76
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 sono inserite le parole: “
Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Per i progetti in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applica l’articolo 73 quinquies.
”.
Art. 77
Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 10/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 10/2010 la parola: “
prescrizioni
” è sostituita dalle seguenti: “
condizioni ambientali
” e le parole “
dell’articolo 19, comma 8,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 19, comma 7,
”.
Art. 78
Proroga dei termini. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
In attuazione
” sono inserite le seguenti: “
dell’articolo 19, comma 10 e
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 , sono aggiunte le parole: “
, nonché alle operazioni di collaudo oppure di certificazione della regolare esecuzione.
”.
Art. 79
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/2005 .
1. L’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
1. Ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza della Regione aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal
Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190
(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d),
Sito esternodella Sito esternolegge 5 agosto 2022, n. 118
), avviati dopo l’entrata in vigore del presente articolo, si applica l’articolo 9 del medesimo decreto.
”.
Art. 80
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
12, comma 4,
Sito esternodel Sito esternod.lgs. 387/2003 ” sono sostituite dalle seguenti: “
9 del
Sito esternod.lgs. 190/2024 ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 39/2005 , le parole: “
A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “
A seguito della positiva verifica di completezza formale dell’istanza di cui all’
Sito esternoarticolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024
,
”.
Art. 81
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all’articolo 13 quater della l.r. 39/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di
cui all’articolo
13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all’articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l’istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,
” sono sostituite dalle seguenti: “
A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’
Sito esternoarticolo 9, comma 4, del d. lgs. 190/2024
,
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 13 quater della l.r. 39/2005 , le parole: “
12, comma 4,
Sito esternodel Sito esternod.lgs. 387/2003 ”, sono sostituite dalle seguenti: “
9 del
Sito esternod. lgs. 190/2024 ”.”
Art. 82
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA. Sostituzione dell’articolo 73 quinquies della l.r.10/2010
1. L'articolo 73 quinquies della l.r.10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 73 quinquies - Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA
1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), Sito esternodella Sito esternolegge 5 agosto 2022, n. 118 ), soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del Sito esternod. lgs. 152/2006 , entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AUE ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all’articolo 13 quinquies della medesima l.r. 39/2005 .
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’
Sito esternoarticolo 9 del d. Sito esternolgs. 190/2024
.
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito denominata “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell’
Sito esternoarticolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006
, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24
Sito esternodel medesimo Sito esternod. lgs. 152/2006
, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;
b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla
Sito esternoparte seconda, titolo III, del d. lgs. 152/2006
e dal titolo III della presente legge;
c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006
. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 9, comma 7, del d. lgs 190/2024
.
7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 24, comma 5, del d. lgs 152/2006
.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 241/1990
, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell’AUE.
9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs.152/2006
e dell’
articolo 48 della l.r. 10/2010
. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.
11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 9, comma 14, del d. lgs. 190/2024
richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all’
articolo 13 ter della l.r. 39/2005
:
a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 25 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 50;
b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità
regionale è svolto ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 del d. lgs. 152/2006
e dell’articolo 48.”.
CAPO II
Difesa del suolo
SEZIONE I
Consorzi di bonifica
Art. 83
Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012
1. Al comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), le parole: “
che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze
” sono soppresse.
Art. 84
Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all’ articolo 23 bis della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo
Sito esternod.lgs. 175/2016 ”.
SEZIONE II
Protezione civile
Art. 85
Stato di emergenza regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 45/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:
2 bis. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
”,
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 è inserito il seguente:
2 ter. È fatta salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l’estensione territoriale di cui al comma 1.
”.
3. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
, entro sessanta giorni
”.
CAPO III
Governo del territorio
SEZIONE I
Edilizia
Art. 86
Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: “
dell’articolo 135, comma 2, lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “” e le parole: “
e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale
” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:
In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’
articolo 134, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.
SEZIONE II
Pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 87
Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.
Art. 88
Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
concorrono,
” sono inserite le seguenti: “
i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e
”.
Art. 89
Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l’approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico
”.
Art. 90
Progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 le parole: “
delle province, della città metropolitana e dei comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
o urbanistica
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all’articolo 32.
”.
Art. 91
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è inserito il seguente:
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.